Entro il 27 giugno i contribuenti tenuti all’invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA per il primo trimestre 2017 possono avvalersi del versamento di una sanzione dimezzata in caso di omessa, tardiva o infedele comunicazione. Infatti, con il D.L. 193 del 2016 sono stati introdotti nuovi adempimenti per i contribuenti, che consistono nella comunicazione delle fatture emesse e ricevute, nonché nella comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA. La prima comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni IVA andava inviata entro il 12 giugno 2017 e nel caso in cui i contribuenti non abbiano adempiuto nei termini o lo abbiano fatto in modo errato o incompleto possono inviare una comunicazione sostitutiva di quella precedentemente inviata avvalendosi dell’applicazione di una sanzione dimezzata se questo invio avviene nei primi 15 giorni successivi alla scadenza dell’adempimento. Inoltre, per il contribuente è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso al fine di ottenere una riduzione delle sanzioni in caso di adempimento tardivo.
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Liquidazioni IVA. Sanzione ridotta entro il 27.06 (220 kB)
Liquidazioni IVA. Sanzione ridotta entro il 27.06 - Fiscal News n. 258 - 2017
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