La legge di bilancio 2023 (legge 197/2022, articolo 1, comma 54) ha modificato il comma 71 dell’articolo 1 della legge 190/2014 in materia di regime forfettario, prevedendo, a partire dall’anno 2023, una nuova clausola di esclusione dal regime agevolato. La norma prevede che il regime forfettario venga immediatamente meno al superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti, e che in tal caso l’IVA sia dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento di tale soglia. Decorso quasi un anno dall’introduzione delle richiamate disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circolare 32/E del 5 dicembre 2023. Di seguito la disamina degli aspetti reddituali correlati alla perdita del regime forfettario in corso d’anno.
Indice argomenti
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Premessa
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Soglia ricavi / compensi
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La determinazione del reddito
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Registri contabili e determinazione del reddito
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Versamento acconti
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Le ritenute d’acconto subite
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Il sostituto di imposta
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Riferimenti normativi
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Regime forfettario. Parte 2 (389 kB)
Regime forfettario. Parte 2
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