Il trattamento di non imponibilità IVA delle cessioni all’esportazione “dirette” si applica anche alle cessioni all’esportazione in triangolazione, in cui il primo cedente italiano vende i beni ad un altro soggetto, anch’esso italiano e, su incarico di quest’ultimo, provvede al loro trasporto/spedizione al di fuori della UE.
Stando al dato normativo, l’estensione del beneficio della non imponibilità alla cessione interna tra gli operatori nazionali presuppone che i beni siano inviati in territorio extracomunitario dal primo cedente o da terzi per suo conto e che sia fornita la prova dell’avvenuta esportazione da parte di entrambi gli operatori nazionali.
Indice argomenti
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Condizioni di non imponibilità
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Plafond libero e plafond vincolato
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Prova dell’esportazione
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Riferimenti normativi
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Regime IVA delle cessioni all’esportazione in triangolazione (222 kB)
Regime IVA delle cessioni all’esportazione in triangolazione - Requisiti della non imponibilità e prova dell’esportazione
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