L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 471 del 29 novembre 2023, ha chiarito che, per le procedure concorsuali aperte in data anteriore al 26 maggio 2021, il termine di emissione della nota di variazione in diminuzione dell’IVA, nell’ipotesi di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi che coinvolgono la procedura fallimentare, decorre dall’esito dei predetti giudizi, con l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto.
Indice argomenti
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Oggetto dell’interpello
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Previgente disciplina basata sull’esito infruttuoso della procedura concorsuale
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Nuova disciplina basata sull’avvio della procedura concorsuale
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Decorrenza delle novità
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Variazione in diminuzione dell’IVA in caso di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi
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Riferimenti normativi
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Variazione IVA in diminuzione per chiusura del fallimento (242 kB)
Variazione IVA in diminuzione per chiusura del fallimento
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