Con la risposta all’interpello n. 203 del 15 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la rinuncia unilaterale al credito vantato nei confronti del fallimento non è un caso simile a quelli per i quali il cedente/prestatore può attivare la procedura di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta.
Indice argomenti
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Oggetto dell’interpello
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Illegittimità della previgente disciplina
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Termine iniziale per l’emissione della nota di variazione
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Termine finale per la detrazione dell’imposta
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Obblighi in capo al cessionario/committente a seguito della variazione
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Decorrenza delle novità e disciplina transitoria
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Rinuncia unilaterale al credito IVA
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Riferimenti normativi
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