L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 126 del 3 giugno 2024, ha chiarito che la conversione di una procedura di concordato preventivo aperta prima del 26 maggio 2021 in un successivo fallimento non dà luogo all’avvio di una nuova procedura concorsuale, ma alla continuazione della precedente. Di conseguenza, per l’emissione della nota di variazione in diminuzione, occorre attendere l’esito infruttuoso del fallimento.
Indice argomenti
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Oggetto dell’interpello
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Previgente disciplina basata sull’esito infruttuoso della procedura concorsuale
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Nuova disciplina basata sull’avvio della procedura concorsuale
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Decorrenza delle novità
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“Dies a quo” dell’emissione della nota di variazione in caso di concordato preventivo seguito dal fallimento
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Nota di variazione per l’importo complessivo del credito falcidiato
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Riferimenti normativi
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