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L’esercizio dell’attività agricola in regime di determinazione di reddito agrario, previsto dall’art. 32 del TUIR, non rileva ai fini dell’applicazione degli ISA per le altre attività esercitate dal medesimo contribuente in forma d’impresa o di lavoro autonomo.
Il principio vale anche nel caso in cui sia prevalente il volume d’affari rinveniente dall’esercizio dell’impresa agricola e qualora tutte le attività ricadano nel medesimo ISA.
Il chiarimento è pervenuto dall’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta all’istanza di interpello n°418, pubblicata il 18 ottobre 2019.
(prezzi IVA esclusa)