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Con il Provvedimento del 27.02.2026 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello CPB 2026-2027, che interessa sia i nuovi aderenti ISA sia i contribuenti già in concordato per il biennio 2024-2025. Il presente contributo analizza la struttura del quadro P, la compilazione dei righi P01-P10 e le modalità di adesione e revoca entro il 30.09.2026, soffermandosi sul coordinamento con il quadro CP del mod. REDDITI 2026 e sul rigo RF63. Completano l'esame la rassegna delle cause di decadenza ex art. 22 del Decreto CPB.
Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27.02.2026, è stato approvato il modello CPB 2026-2027, contenente i dati rilevanti per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale ex artt. da 6 a 22 del D.Lgs. n. 13/2024. Il modello si colloca nella seconda tornata applicativa dell'istituto premiale rivolto ai soggetti ISA, titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
L'adesione alla proposta — nonché l'eventuale revoca — deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il 30.09.2026. Il software applicativo per l'elaborazione della proposta sarà reso disponibile entro il 15.04.2026, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 13/2024.
Il modello CPB 2026-2027 riguarda due distinte platee di contribuenti: i soggetti che applicano gli ISA per il 2025 e intendono aderire per la prima volta, e i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e valutano se proseguire con il concordato per un ulteriore biennio.
Per i contribuenti "rinnovandi" il reddito e il VAP 2025 accettati (e dichiarati nel mod. REDDITI 2026) non hanno alcuna rilevanza ai fini della nuova proposta: anch'essi elaborano la proposta di CPB sul reddito effettivo 2025, rettificato dalle componenti straordinarie di cui all'art. 16 del Decreto CPB.
Il quadro P del modello CPB 2026-2027 mantiene la struttura dello scorso anno e si articola in tre blocchi funzionali:
Nei tre righi di intestazione vanno indicati il codice ISA, il codice attività prevalente secondo la classificazione ATECO 2025 e la tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo).
La casella va barrata per attestare, alternativamente, di non avere debiti tributari, ovvero di aver estinto entro i termini previsti per l'adesione i debiti tributari o contributivi di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, comprensivi di interessi e sanzioni.
Con la sottoscrizione del rigo P10, il contribuente rende una dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 13/2024. Tra le principali:
Il professionista partecipante a STP, associazione professionale o società tra avvocati non può accedere al CPB se la struttura collettiva non aderisce nei medesimi periodi; specularmente, la struttura collettiva è esclusa se anche un solo associato che dichiara individualmente reddito di lavoro autonomo non aderisce al concordato (art. 11, c. 1, lett. b-quinquies e b-sexies, D.Lgs. 13/2024).
Il rigo P03 consente di comunicare la presenza di eventi straordinari verificatisi nel 2026 in data anteriore all'adesione, individuati dal D.M. 14.06.2024. I codici disponibili sono tre, cui corrisponde una riduzione graduata del reddito e del VAP proposti, come sintetizzato nel box seguente.
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Codice |
Durata della sospensione |
Riduzione proposta |
|
1 |
da 30 a 60 giorni |
10% |
|
2 |
oltre 60 e fino a 120 giorni |
20% |
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3 |
oltre 120 giorni |
30% |
Tra gli eventi rilevanti figurano: calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, danni ai locali che li rendano inagibili, danni alle scorte con sospensione del ciclo produttivo, impossibilità di accesso ai locali, sospensione dell'attività quando l'unico o principale cliente abbia a sua volta interrotto la propria, liquidazione ordinaria o coatta, affitto dell'unica azienda, sospensione amministrativa presso CCIAA o presso l'ordine professionale.
Il rigo P04 accoglie il reddito 2025 rilevante ai fini del CPB, determinato secondo le regole ordinarie senza considerare le componenti straordinarie di cui all'art. 16 del Decreto CPB: plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, perdite su crediti, redditi di partecipazione ex artt. 5 e 73 TUIR, corrispettivi da cessione di clientela per i professionisti, maggiorazione del costo del lavoro ex art. 4 D.Lgs. n. 216/2023.
Il rigo P05 riporta il VAP IRAP 2025, determinato ex artt. 5, 5-bis, 8 e 10 del D.Lgs. n. 446/1997, al netto delle componenti straordinarie e delle deduzioni ex art. 11 del decreto IRAP.
Dati contabili 2025:
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Voce |
Importo |
|
Utile ante imposte |
92.000 € |
|
(−) Plusvalenza da cessione cespite (art. 86 TUIR) |
8.000 € |
|
(+) Sopravvenienza passiva (art. 101 TUIR) |
3.000 € |
|
(+) Maxi deduzione costo lavoro (art. 4 D.Lgs. 216/2023) |
2.500 € |
|
(−) Dividendi da partecipazione (art. 73 TUIR) |
1.500 € |
|
Reddito rilevante ai fini CPB — rigo P04 |
88.000 € |
Il reddito assoggettato ad imposizione non può comunque mai essere inferiore a 2.000 euro. per i soggetti trasparenti (s.n.c., s.a.s., associazioni ex art. 5 TUIR, s.r.l. ex artt. 115 e 116 TUIR) tale limite si ripartisce pro-quota tra soci o associati.
I righi P06-P07 accolgono il reddito proposto dal software per i periodi d'imposta 2026 e 2027; i righi P08-P09 espongono il VAP IRAP proposto per le medesime annualità. Anche il reddito proposto non considera le componenti straordinarie ex art. 16 del Decreto CPB.
Con specifico riferimento agli investimenti del biennio 1.1.2026 - 30.9.2028, il legislatore ha annunciato l'intenzione di ricomprendere il c.d. "iper ammortamento" introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 tra le componenti straordinarie non rilevanti ai fini della determinazione del reddito concordato, in modo che l'agevolazione non resti "intrappolata" nel CPB.
L'accettazione si perfeziona apponendo la firma al rigo P10: con tale sottoscrizione il contribuente conferma contestualmente anche le dichiarazioni sostitutive rese nei righi P02 e P03.
L'invio del modello può avvenire, in alternativa, in forma autonoma tramite il solo frontespizio del mod. REDDITI 2026 — valorizzando la casella "Comunicazione CPB" nella sezione "Tipo di dichiarazione" — oppure in forma congiunta al mod. ISA nell'ambito del mod. REDDITI 2026. Nel secondo caso il contribuente dovrà anticipare la presentazione della dichiarazione rispetto al termine ordinario del 31.10.2026.
In caso di modifica di una comunicazione di adesione già inviata, non occorre revocare la precedente: è sufficiente trasmettere una nuova comunicazione entro il 30.09.2026. L'invio del frontespizio congiuntamente al modello CPB non ha natura dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione dell'adesione.
Per i soggetti che hanno aderito al CPB 2025-2026 e determinano quest'anno le imposte, il reddito concordato "transita" dal quadro CP al quadro RF.
È utile richiamare alcune nozioni fondamentali:
Dati di riferimento:
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Voce |
Importo |
|
Reddito ante CPB rettificato (P04 anno X) |
21.000 € |
|
Reddito concordato per anno X+2 (P07) |
24.000 € |
|
Plusvalenza non rateizzata realizzata nell'anno X+2 |
4.000 € |
|
Aliquota flat-tax applicabile |
10% |
Oltre alle cause di cessazione di cui agli artt. 19 e 21 del Decreto CPB, l'art. 22 individua specifiche cause di decadenza legate alla fedeltà dichiarativa e al corretto adempimento. Tra le più rilevanti:
Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa per sanare errori nel rigo P04, a condizione che essa comprenda anche il mod. ISA e il quadro P con i dati corretti. L'integrativa non consente di rinegoziare gli importi già concordati: questi restano fermi, salvo che la variazione determini una delle ipotesi di decadenza di cui all'art. 22.
Variazioni che determinano un minor reddito o VAP oggetto di concordato superiore al 30% producono la decadenza mentre variazioni inferiori al 30% non incidono sulla validità del CPB. Anche in caso di decadenza, per effetto dell'art. 22, c. 3-bis, restano comunque dovute le imposte e i contributi calcolati sul reddito e VAP concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
(prezzi IVA esclusa)