27 aprile 2026

Concordato preventivo biennale 2026-2027: regole, righi P01-P10 e raccordo con il modello REDDITI 2026

Speciale dichiarazioni n. 04 - 2026
Autore: Marco Baldin

Con il Provvedimento del 27.02.2026 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello CPB 2026-2027, che interessa sia i nuovi aderenti ISA sia i contribuenti già in concordato per il biennio 2024-2025. Il presente contributo analizza la struttura del quadro P, la compilazione dei righi P01-P10 e le modalità di adesione e revoca entro il 30.09.2026, soffermandosi sul coordinamento con il quadro CP del mod. REDDITI 2026 e sul rigo RF63. Completano l'esame la rassegna delle cause di decadenza ex art. 22 del Decreto CPB.

 

Premessa

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27.02.2026, è stato approvato il modello CPB 2026-2027, contenente i dati rilevanti per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale ex artt. da 6 a 22 del D.Lgs. n. 13/2024. Il modello si colloca nella seconda tornata applicativa dell'istituto premiale rivolto ai soggetti ISA, titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

L'adesione alla proposta — nonché l'eventuale revoca — deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il 30.09.2026. Il software applicativo per l'elaborazione della proposta sarà reso disponibile entro il 15.04.2026, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 13/2024.

Soggetti interessati: nuovi aderenti e rinnovo

Il modello CPB 2026-2027 riguarda due distinte platee di contribuenti: i soggetti che applicano gli ISA per il 2025 e intendono aderire per la prima volta, e i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e valutano se proseguire con il concordato per un ulteriore biennio.

Per i contribuenti "rinnovandi" il reddito e il VAP 2025 accettati (e dichiarati nel mod. REDDITI 2026) non hanno alcuna rilevanza ai fini della nuova proposta: anch'essi elaborano la proposta di CPB sul reddito effettivo 2025, rettificato dalle componenti straordinarie di cui all'art. 16 del Decreto CPB.

Struttura del modello

Il quadro P del modello CPB 2026-2027 mantiene la struttura dello scorso anno e si articola in tre blocchi funzionali: 

  • righi P01-P03 dedicati alle condizioni di accesso (dati inseriti dal contribuente); 
  • righi P04-P05 relativi ai dati contabili (dati inseriti dal contribuente); 
  • righi da P06 a P10 con la proposta CPB e l'accettazione (dati elaborati dal software, salva la firma al rigo P10).

Nei tre righi di intestazione vanno indicati il codice ISA, il codice attività prevalente secondo la classificazione ATECO 2025 e la tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo).

 

Rigo P01: regolarità dei debiti tributari

La casella va barrata per attestare, alternativamente, di non avere debiti tributari, ovvero di aver estinto entro i termini previsti per l'adesione i debiti tributari o contributivi di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, comprensivi di interessi e sanzioni.

Rigo P02: cause di esclusione

Con la sottoscrizione del rigo P10, il contribuente rende una dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 13/2024. Tra le principali: 

  • omessa presentazione del mod. REDDITI in uno dei tre periodi d'imposta precedenti (2023, 2024, 2025); 
  • condanna o sentenza di applicazione della pena per reati tributari ex D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c., riciclaggio o autoriciclaggio commessi nei tre anni precedenti; 
  • conseguimento, nel 2025, di redditi esenti, esclusi o non concorrenti in misura superiore al 40% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo; 
  • passaggio al regime forfetario dal 2026; 
  • operazioni di fusione, scissione, conferimento di azienda nel primo periodo del concordato, o — per i soggetti ex art. 5 TUIR — modifiche della compagine sociale che ne aumentino il numero dei soci o associati (salvo subentro di due o più eredi).

Il professionista partecipante a STP, associazione professionale o società tra avvocati non può accedere al CPB se la struttura collettiva non aderisce nei medesimi periodi; specularmente, la struttura collettiva è esclusa se anche un solo associato che dichiara individualmente reddito di lavoro autonomo non aderisce al concordato (art. 11, c. 1, lett. b-quinquies e b-sexies, D.Lgs. 13/2024).

Rigo P03: eventi straordinari e riduzione della proposta

Il rigo P03 consente di comunicare la presenza di eventi straordinari verificatisi nel 2026 in data anteriore all'adesione, individuati dal D.M. 14.06.2024. I codici disponibili sono tre, cui corrisponde una riduzione graduata del reddito e del VAP proposti, come sintetizzato nel box seguente.

Riduzione della proposta per eventi straordinari (art. 5 D.M. 14.06.2024)

Codice

Durata della sospensione

Riduzione proposta

1

da 30 a 60 giorni

10%

2

oltre 60 e fino a 120 giorni

20%

3

oltre 120 giorni

30%

Tra gli eventi rilevanti figurano: calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, danni ai locali che li rendano inagibili, danni alle scorte con sospensione del ciclo produttivo, impossibilità di accesso ai locali, sospensione dell'attività quando l'unico o principale cliente abbia a sua volta interrotto la propria, liquidazione ordinaria o coatta, affitto dell'unica azienda, sospensione amministrativa presso CCIAA o presso l'ordine professionale.

Righi P04-P05: i dati contabili

Il rigo P04 accoglie il reddito 2025 rilevante ai fini del CPB, determinato secondo le regole ordinarie senza considerare le componenti straordinarie di cui all'art. 16 del Decreto CPB: plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, perdite su crediti, redditi di partecipazione ex artt. 5 e 73 TUIR, corrispettivi da cessione di clientela per i professionisti, maggiorazione del costo del lavoro ex art. 4 D.Lgs. n. 216/2023.

Il rigo P05 riporta il VAP IRAP 2025, determinato ex artt. 5, 5-bis, 8 e 10 del D.Lgs. n. 446/1997, al netto delle componenti straordinarie e delle deduzioni ex art. 11 del decreto IRAP.

ESEMPIO — Determinazione del rigo P04 (s.r.l. in contabilità ordinaria)

Dati contabili 2025:

Voce

Importo

Utile ante imposte

92.000 €

(−) Plusvalenza da cessione cespite (art. 86 TUIR)

8.000 €

(+) Sopravvenienza passiva (art. 101 TUIR)

3.000 €

(+) Maxi deduzione costo lavoro (art. 4 D.Lgs. 216/2023)

2.500 €

(−) Dividendi da partecipazione (art. 73 TUIR)

1.500 €

Reddito rilevante ai fini CPB — rigo P04

88.000 €

Il reddito assoggettato ad imposizione non può comunque mai essere inferiore a 2.000 euro. per i soggetti trasparenti (s.n.c., s.a.s., associazioni ex art. 5 TUIR, s.r.l. ex artt. 115 e 116 TUIR) tale limite si ripartisce pro-quota tra soci o associati.

Righi P06-P10: proposta e firma di accettazione

I righi P06-P07 accolgono il reddito proposto dal software per i periodi d'imposta 2026 e 2027; i righi P08-P09 espongono il VAP IRAP proposto per le medesime annualità. Anche il reddito proposto non considera le componenti straordinarie ex art. 16 del Decreto CPB.

Iper ammortamento e CPB

Con specifico riferimento agli investimenti del biennio 1.1.2026 - 30.9.2028, il legislatore ha annunciato l'intenzione di ricomprendere il c.d. "iper ammortamento" introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 tra le componenti straordinarie non rilevanti ai fini della determinazione del reddito concordato, in modo che l'agevolazione non resti "intrappolata" nel CPB.

L'accettazione si perfeziona apponendo la firma al rigo P10: con tale sottoscrizione il contribuente conferma contestualmente anche le dichiarazioni sostitutive rese nei righi P02 e P03.

Modalità di adesione e revoca: il codice "3"

L'invio del modello può avvenire, in alternativa, in forma autonoma tramite il solo frontespizio del mod. REDDITI 2026 — valorizzando la casella "Comunicazione CPB" nella sezione "Tipo di dichiarazione" — oppure in forma congiunta al mod. ISA nell'ambito del mod. REDDITI 2026. Nel secondo caso il contribuente dovrà anticipare la presentazione della dichiarazione rispetto al termine ordinario del 31.10.2026.

Codici "Comunicazione CPB" (termine 30.09.2026)

  • Codice 1 — Adesione: valorizzato sul frontespizio per la comunicazione autonoma di adesione alla proposta.
  • Codice 2 — Revoca: revoca autonoma via frontespizio; nel mod. CPB vanno compilati solo codice ISA, codice attività e tipologia di reddito.
  • Codice 3 — Revoca con flusso dichiarativo (novità 2026): consente di revocare tutte le precedenti adesioni e, se del caso, inviare contestualmente una nuova adesione congiuntamente al mod. REDDITI 2026.

In caso di modifica di una comunicazione di adesione già inviata, non occorre revocare la precedente: è sufficiente trasmettere una nuova comunicazione entro il 30.09.2026. L'invio del frontespizio congiuntamente al modello CPB non ha natura dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione dell'adesione.

 

Coordinamento con il mod. REDDITI 2026: quadro CP e rigo RF63

Per i soggetti che hanno aderito al CPB 2025-2026 e determinano quest'anno le imposte, il reddito concordato "transita" dal quadro CP al quadro RF. 

È utile richiamare alcune nozioni fondamentali: 

  • il Reddito concordato (CP1 col. 1) corrisponde al reddito proposto ai righi P06/P07 dell'anno precedente; 
  • il Reddito ante CPB rettificato (CP1 col. 2) è il reddito dell'anno precedente il biennio, depurato delle componenti ex art. 16 del Decreto CPB; 
  • l'Imponibile flat-tax (CP1 col. 3) è la differenza positiva tra i due precedenti, assoggettabile in opzione a tassazione sostitutiva al 10%, 12% o 15% in funzione del punteggio ISA (dal biennio 2025-2026 fino a 85.000 euro di eccedenza oltre tale soglia, aliquota ordinaria 24% IRES o 43% IRPEF); 
  • il Reddito concordato rettificato (CP7 col. 5) è il reddito proposto al netto della quota flat-tax, rettificato delle variazioni ex art. 16, ed è l'importo che confluisce nel rigo RF63 in luogo del reddito effettivo.

ESEMPIO — S.r.l. con opzione flat-tax 10% (punteggio ISA 8)

Dati di riferimento:

Voce

Importo

Reddito ante CPB rettificato (P04 anno X)

21.000 €

Reddito concordato per anno X+2 (P07)

24.000 €

Plusvalenza non rateizzata realizzata nell'anno X+2

4.000 €

Aliquota flat-tax applicabile

10%

  • Compilazione quadro CP:
    •  Imponibile flat-tax: 24.000 − 21.000 = 3.000 €; 
    • imposta sostitutiva: 300 €.
  • Reddito concordato rettificato: 21.000 (reddito al netto flat-tax) + 4.000 (variazione plusvalenza) = 25.000 €, da riportare a rigo RF63.
  • IRES corrente: 25.000 × 24% = 6.000 €.

Cause di decadenza e dichiarazione integrativa: la soglia del 30%

Oltre alle cause di cessazione di cui agli artt. 19 e 21 del Decreto CPB, l'art. 22 individua specifiche cause di decadenza legate alla fedeltà dichiarativa e al corretto adempimento. Tra le più rilevanti: 

  • accertamento di attività non dichiarate o passività inesistenti per importi superiori al 30% dei ricavi dichiarati; 
  • reati tributari ex D.Lgs. n. 74/2000; 
  • comunicazione inesatta di dati ISA con scostamento superiore al 30%; 
  • omessa dichiarazione; 
  • mancata o infedele memorizzazione dei corrispettivi in almeno tre giorni diversi;
  • omesso versamento di somme dovute a seguito del controllo ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973, non sanato entro 60 giorni dall'avviso bonario.

FAQ ADE 15.12.2025, n. 5. 

Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa per sanare errori nel rigo P04, a condizione che essa comprenda anche il mod. ISA e il quadro P con i dati corretti. L'integrativa non consente di rinegoziare gli importi già concordati: questi restano fermi, salvo che la variazione determini una delle ipotesi di decadenza di cui all'art. 22.

Variazioni che determinano un minor reddito o VAP oggetto di concordato superiore al 30% producono la decadenza mentre variazioni inferiori al 30% non incidono sulla validità del CPB. Anche in caso di decadenza, per effetto dell'art. 22, c. 3-bis, restano comunque dovute le imposte e i contributi calcolati sul reddito e VAP concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

I chiarimenti ADE di aprile 2026

  • Con le Risposte n. 98, 100 e 103 dell'aprile 2026, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta su tre fattispecie di particolare interesse applicativo.
  • Risposta 1.4.2026, n. 98 — Eventi straordinari. Un agente immobiliare che opera per un unico committente edile, il cui cantiere sia bloccato da provvedimenti giudiziari, può invocare la cessazione del CPB ex art. 19, c. 2 del Decreto CPB, integrando l'evento le ipotesi di "impossibilità di accesso ai locali" e "sospensione dell'attività quando il principale cliente ha interrotto la propria". La cessazione opera dal periodo d'imposta in cui lo scostamento effettivo supera il 30%, indipendentemente dal fatto che il blocco sia iniziato prima dell'adesione.
  • Risposta 2.4.2026, n. 100 — Modifica compagine e disallineamento bienni. In un'associazione professionale con due associati, l'uscita dell'associato di minoranza e il contestuale ingresso di un nuovo associato — con medesima partecipazione, in pari data — non integrano la causa di esclusione ex art. 11, c. 1, lett. b-quater), poiché il numero complessivo degli associati rimane invariato. Inoltre, il "mero disallineamento" tra il biennio di adesione dello studio (2025-2026) e quello del nuovo associato (2024-2025) non costituisce, di per sé, causa di esclusione. Resta fermo che il mancato rinnovo del CPB 2026-2027 da parte dell'associato produrrà la cessazione del CPB dello studio per il 2026, in applicazione della clausola "all in, all out" ex lett. b-sexies).
  • Risposta 2.4.2026, n. 103 — Acquisto di azienda da parte dell'imprenditore individuale. L'acquisto di un'azienda da parte di un imprenditore individuale che abbia aderito al CPB 2025-2026 non configura la causa di cessazione ex art. 21, c. 1, lett. b-ter) del Decreto CPB. L'elencazione delle operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento) ha carattere tassativo e si riferisce esclusivamente a operazioni poste in essere da società, con esclusione delle imprese individuali, come già confermato dalla FAQ ADE n. 2 del 25.09.2025.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13
  • D.M. Economia 14 giugno 2024
  • D. MEF 28 aprile 2025
  • Provv. Ag. Entrate 30 aprile 2025, Prot. n. 195422/2025
  • Provv. Ag. Entrate 27 febbraio 2026
  • Circ. Ag. Entrate 17 settembre 2024, n. 18/E
  • Circ. Ag. Entrate 24 giugno 2025, n. 9/E
  • Ris. Ag. Entrate 19 settembre 2024, n. 48/E
  • Risposta Ag. Entrate 1 aprile 2026, n. 98
  • Risposta Ag. Entrate 2 aprile 2026, n. 100
  • Risposta Ag. Entrate 2 aprile 2026, n. 103
  • FAQ Ag. Entrate 25 settembre 2025, n. 2
  • FAQ Ag. Entrate 25 settembre 2025, n. 3
  • FAQ Ag. Entrate 15 dicembre 2025, n. 5
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