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Il presente contributo illustra le modalità di compilazione del quadro GN del Mod. REDDITI SC 2026 per le società aderenti al consolidato fiscale nazionale, soffermandosi sulla determinazione del reddito complessivo netto da trasferire alla fiscal unit e sulla gestione delle perdite pregresse e di periodo. Particolare attenzione è dedicata, inoltre, alle novità introdotte dalla L. 207/2024 in tema di IRES premiale, alla disciplina attuativa del D.M. 8.8.2025 e al coordinamento con il Concordato Preventivo Biennale.
Il regime del consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e D.M. 1° marzo 2018) consente alle società del medesimo gruppo di determinare una base imponibile unitaria, compensando utili e perdite delle partecipanti. L'impianto dichiarativo poggia su un doppio livello: ciascuna società partecipante presenta il Mod. REDDITI SC compilando il quadro GN in luogo del quadro RN, senza liquidazione dell'imposta, mentre la consolidante presenta anche il Mod. CNM, nel quale confluiscono i redditi netti delle consolidate ai fini della determinazione del reddito complessivo globale e della liquidazione dell'IRES di gruppo. Ai sensi dell'art. 117, co. 2-bis, TUIR, è ammessa la designazione di una consolidante diversa dalla controllante UE/SEE priva di stabile organizzazione in Italia.
Il quadro GN si articola in otto sezioni.
| La Sezione I (righi GN1-GN6) | accoglie la determinazione del reddito complessivo netto da trasferire al gruppo. |
| La Sezione II (righi GN7-GN11) | l'utilizzo dell'eccedenza IRES della precedente dichiarazione. |
| La Sezione III (righi GN12-GN14) | le eccedenze d'imposta diverse dall'IRES. |
| La Sezione IV (righi GN15-GN22) | raccoglie oneri detraibili, crediti d'imposta esteri ex art. 165 TUIR, ritenute, acconti, eccedenza ACE ed ulteriori dati richiesti dall'art. 7 del D.M. 1° marzo 2018. |
| La Sezione V (righi GN23-GN26) | i crediti d'imposta concessi alle imprese |
| La Sezione VI (righi GN27-GN29) | i redditi prodotti all'estero |
| La Sezione VII (righi GN30-GN34) | le eccedenze ex art. 165, co. 6, TUIR |
| La Sezione VIII (righi GN35-GN37) | le rettifiche di consolidamento su interessi passivi e ROL |
La Sezione I rappresenta il cuore della dichiarazione consolidata: ciascuna società determina il proprio reddito complessivo netto partendo dal risultato del quadro RF (rigo RF63) e scomputando le perdite di esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo nei limiti dell'art. 84 TUIR. Il risultato confluisce nel quadro NF del Mod. CNM per concorrere alla formazione del reddito complessivo globale.
In sede compilativa, la casella “Operazioni straordinarie” va barrata in presenza di operazioni che impongono la compilazione del quadro GC. La casella “Continuazione”, invece, va valorizzata, in caso di fusione della controllante ex art. 124, co. 5, TUIR, con il codice “1” o “2” a seconda dell'esito dell'eventuale interpello probatorio.
Nel rigo GN4 le perdite pregresse si distinguono tra colonna 1 (perdite all'80% ex art. 84, co. 1) e colonna 2 (perdite in misura piena per start-up ex art. 84, co. 2). Vale il principio dell'art. 118, co. 2, TUIR, ribadito dalla circ. AdE 53/2011: le perdite pregresse all'ingresso nel consolidato restano nell'esclusiva disponibilità della società che le ha generate e non sono trasferibili alla fiscal unit. Le perdite del rigo GN4, infine, non possono abbattere il reddito minimo da società non operative (rigo GN6, col. 1).
Si ipotizzi la società Alfa, partecipante al consolidato dal 2025, con perdita pregressa 2024 di euro 18.000 e reddito 2025 di euro 20.000.
Ex art. 84, co. 1, TUIR, Alfa può utilizzare perdite pregresse fino all'80% del reddito di periodo, ossia euro 16.000. Nel rigo GN1 indicherà l'intero reddito di euro 20.000; nel rigo GN4 (col. 1 e col. 4) le perdite scomputate per euro 16.000; trasferirà alla fiscal unit un reddito netto di euro 4.000 (rigo GN6, col. 6). Restano in capo ad Alfa perdite pregresse residue per euro 2.000.
L'art. 1, co. 436-444, della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha introdotto, per il solo periodo d'imposta 2025 (soggetti solari), la c.d. IRES premiale: una riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20% riconosciuta ai soggetti che, contestualmente, accantonino almeno l'80% dell'utile 2024, reinvestano una quota di tali utili in beni 4.0 e 5.0, effettuino nuove assunzioni e non ricorrano a determinati ammortizzatori sociali. Le disposizioni attuative sono state dettate dal D.M. 8.8.2025.
Sul piano dichiarativo, le istruzioni al Mod. REDDITI 2026 prevedono la compilazione della nuova colonna 5A del rigo GN6, nella quale va indicata la quota di reddito di colonna 6 soggetta all'aliquota IRES premiale. L'art. 8 del D.M. 8.8.2025 stabilisce che, ai fini del reddito complessivo globale, le perdite di periodo confluite nella fiscal unit si compensano prioritariamente con i redditi positivi delle società prive dei requisiti per la riduzione di aliquota. La consolidante deve quindi segmentare redditi e perdite tra società agevolate e non, per applicare correttamente le due aliquote.
L'esempio della Relazione illustrativa al D.M. chiarisce il meccanismo. Gruppo a quattro società:
A (consolidante) e B con requisiti per l'aliquota ridotta; C e D senza requisiti.
Redditi e perdite 2025: A euro 500.000, B euro 200.000, C – euro 150.000, D euro 300.000.
La perdita di C si compensa prioritariamente con il reddito di D (non agevolato): residuo di euro 150.000 ad aliquota ordinaria del 24%. La somma A+B (euro 700.000) sconta l'aliquota premiale del 20%. IRES dovuta dal gruppo: (700.000 x 20%) + (150.000 x 24%) = euro 176.000. Resta ferma l'applicazione dell'art. 118, co. 4, TUIR per le somme percepite o versate in contropartita del beneficio (art. 8, co. 4, D.M. 8.8.2025).
Il coordinamento tra adesione al CPB e regime di consolidato è stato chiarito dalla FAQ AdE 15.10.2024. Ciascuna società (consolidante o consolidata) trasferisce alla fiscal unit, ai fini dell'art. 118 TUIR, un importo pari alla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la “parte eccedente”, al netto delle rettifiche di cui all'art. 16 del DLgs. 13/2024, fermo restando il rispetto del limite minimo di euro 2.000.
Quanto all'imposta sostitutiva di cui all'art. 20-bis del DLgs. 13/2024 (aliquote del 10%, 12% o 15% a seconda del punteggio ISA del periodo d'imposta precedente), l'opzione è esercitata su base individuale: il reddito assoggettato a sostitutiva, indicato nel rigo CP1, col. 3, è liquidato direttamente dalla società partecipante e non transita nella fiscal unit. Solo il reddito non assoggettato a sostitutiva, di cui al rigo CP7, col. 5, confluisce nel rigo RF63 e quindi nel rigo GN1. La compilazione del rigo GN22, col. 4 (“Soglia CPB”) è richiesta anche in caso di possesso di partecipazioni in società aderenti al CPB.
La Sezione VIII raccoglie i dati per le rettifiche di consolidamento ex art. 96, commi 13 e 14, TUIR in tema di deducibilità degli interessi passivi. Il rigo GN35 distingue gli interessi passivi maturati verso altri partecipanti al consolidato (col. 1) da quelli maturati verso soggetti esterni al perimetro (col. 2).
Il rigo GN36 presenta un'articolazione più complessa: nelle colonne 1A e 1B le eccedenze di interessi passivi su prestiti rispettivamente ante e post 17.6.2016. Nelle colonne 2A e 2B le eccedenze di ROL “contabile” (ex art. 13, co. 4, lett. a, DLgs. 142/2018) e “fiscale” (ex art. 96, co. 4, TUIR). Nella colonna 3 l'eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati trasferiti al consolidato.
Opera a livello di gruppo una regola di quadratura: l'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi trasferite al consolidato dalle partecipanti deve corrispondere all'ammontare complessivo delle eccedenze di ROL e di interessi attivi trasferiti dalle medesime società. L'eccedenza di ROL contabile trasferita non può inoltre superare l'eccedenza di interessi passivi su prestiti antecedenti al 17.6.2016 (ris. AdE 36/E del 2007). Il rigo GN37, residuale, evidenzia valore civile e fiscale dei beni acquisiti in regime di neutralità ex previgente art. 123 TUIR, ai fini della ripresa ex art. 124, co. 1, lett. b).
Si ipotizzi una società consolidata che nel 2025 presenta i seguenti dati: interessi passivi di periodo euro 250.000 e ROL di periodo euro 500.000. L’eccedenza di interessi passivi indeducibili pregressa ammonta ad euro 50.000.
In questa casistica non può esserci un ROL contabile pregresso.
Se invece gli interessi attivi fossero di euro 180.000 avremo un’integrale deduzione degli interessi passivi nei limiti del 30% del ROL.
In questo caso sarà possibile trasferire al consolidato fiscale nazionale un'eccedenza di ROL pari a euro 30.000, da indicare nella colonna 2B del rigo GN36 (ROL fiscale).
Tale eccedenza potrà essere utilizzata dalla consolidante per abbattere eccedenze di interessi passivi indeducibili apportate da altre società del gruppo. Le eccedenze formatesi prima dell'ingresso nel consolidato restano nell'esclusiva disponibilità della società che le ha generate.
(prezzi IVA esclusa)