5 maggio 2026
730
Categorie:
5 maggio 2026

Detrazioni figli a carico: novità 2026 nel 730 e in busta paga

Speciale dichiarazioni n. 06 - 2026
Autore: Debhorah Di Rosa

Le detrazioni per figli a carico rappresentano uno degli strumenti principali di riduzione dell’IRPEF per i contribuenti con familiari fiscalmente a carico. Con il modello 730/2026 (redditi 2025), il sistema subisce modifiche rilevanti, legate sia all’introduzione dell’Assegno Unico Universale sia alle novità della Legge di Bilancio 2025. Cambiano i requisiti anagrafici, le modalità di calcolo e l’ambito di applicazione delle detrazioni, con effetti concreti sia in dichiarazione dei redditi sia direttamente in busta paga. Comprendere queste novità è fondamentale per evitare errori, perdite di beneficio e conguagli fiscali.

 

Le dichiarazioni 2026 da presentare per il periodo d’imposta 2025 sono caratterizzate da alcuni importanti novità riguardo le detrazioni per figli a carico. Il sistema delle detrazioni per figli a carico nel 2026 è ormai completamente ridisegnato rispetto al passato. Il cambiamento principale deriva dall’introduzione dell’Assegno Unico Universale, che ha sostituito le detrazioni per i figli minorenni e fino ai 21 anni. Di conseguenza, nel 730/2026:

  • le detrazioni IRPEF spettano solo per figli di età pari o superiore a 21 anni;
  • il beneficio è riconosciuto fino al compimento dei 30 anni, salvo disabilità;
  • per i figli under 21 il sostegno è esclusivamente tramite assegno unico.

Resta dunque confermata la regola per cui sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2025 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Allo stesso modo è ancora valido il principio per cui con riferimento ai figli di età non superiore a 24 anni il requisito fa riferimento ad un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Determinazione del reddito di riferimento

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).
  • le mance elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva.

Familiari a carico

Ai fini della fruizione delle detrazioni per carichi di famiglia, sono considerati a carico:

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

  • i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati e i figli conviventi del coniuge deceduto) di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’Assegno Unico Universale eventualmente percepito;
  • gli ascendenti (ad esempio i genitori) a condizione che convivano con il contribuente.

Le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero (art. 12, comma 2-bis, Tuir).

Dal 2025 non possono fruire delle detrazioni per familiari fiscalmente a carico anche se conviventi con il contribuente o se ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali).

Tuttavia, il contribuente può fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti per gli altri familiari di cui sopra, conviventi o che percepiscono assegni alimentari, pur non spettando la detrazione per carichi di famiglia.

Compilazione della sezione dedicata nel modello 730

Se nel corso del 2025 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del Tuir.

A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare.

Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del Tuir di età inferiore a 21 anni sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta.

Nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione per i figli a carico, ad esempio perché il primo figlio è nato a maggio 2025, non viene meno la necessità di indicare i dati dei figli nel prospetto dei familiari a carico poiché questi dati sono necessari per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico (ad esempio fringe benefit esenti fino a 2.000 euro o esonero mamme).

Nel rispetto dei requisiti anagrafici ordinari, è previsto che le detrazioni siano riconosciute anche per i figli in affido e per i figli del coniuge deceduto che convivono con il contribuente (anche se l’altro genitore è ancora in vita, ma in questo caso le regole per l’applicazione del beneficio seguono quelle previste dalla disciplina fiscale per la ripartizione).

Importo delle detrazioni: come funziona il calcolo

La detrazione base teorica per ciascun figlio a carico (over 21 e under 30) è pari a 950 euro annui, ma non viene riconosciuta per intero.

Infatti, l’importo effettivo dipende dal reddito del genitore attraverso una formula di riduzione progressiva:

  • Detrazione = 950 × (95.000 – reddito) / 95.000

In questo modo, al crescere del reddito la detrazione diminuisce fino ad azzerarsi.

Se i figli che danno diritto alla detrazione sono più di uno l’importo di 95.000 euro è aumentato (in entrambe le posizioni della formula) per tutti i figli di 15.000 euro per ognuno di quelli successivi al primo.

Numero di figli a carico

Formula per il calcolo

1

euro 950 x (95.000-reddito complessivo) / 95.000

2

euro 950 x (110.000-reddito complessivo) / 110.000

3

euro 950 x (125.000-reddito complessivo) / 125.000

4

euro 950 x (140.000-reddito complessivo) / 140.000

5

euro 950 x (155.000-reddito complessivo) / 155.000

6

euro 950 x (170.000-reddito complessivo) / 170.000

Tabella riepilogativa detrazioni 2026

Situazione figlio

Detrazione

Sotto i 21 anni

Nessuna (assegno unico)

21 – 30 anni

950 € teorici (ridotti in base al reddito)

Oltre 30 anni

Nessuna detrazione

Figlio con disabilità

Detrazione senza limiti di età

Detrazioni in busta paga e nel 730

Le detrazioni possono essere riconosciute in due modalità:

  • in busta paga, durante l’anno, tramite il datore di lavoro (sostituto d’imposta)
  • in dichiarazione 730, in unica soluzione, con conguaglio a credito o debito

Una gestione errata (ad esempio mancata comunicazione del cambio di età del figlio) può generare conguagli a debito.

Se un figlio compie 30 anni anche il 31 dicembre, la detrazione non spetta per tutto l’anno ma solo per i mesi che precedono quello di compimento del trentesimo anno di età.

Nel modello 730/2026, i familiari a carico vanno indicati nel Prospetto “Familiari a carico” nel frontespizio. Per ogni figlio si compilano: il codice fiscale, il numero di mesi a carico nel 2025 (da 1 a 12), la percentuale di spettanza (50% o 100%), e la casella disabilità se applicabile. Un errore frequente è indicare 12 mesi per un figlio che ha compiuto 30 anni nel corso del 2025: il dato corretto è “zero mesi” e il figlio non va inserito affatto nel prospetto (salvo disabilità).

Esempi di calcolo

Esempio 1 – Genitore con un figlio a carico

Reddito genitore: 40.000 €

Formula: (95.000 – 40.000) / 95.000 = 0,5789

Detrazione: 950 × 0,5789 = 550 €

Esempio 2 – Presenza di più figli

Con più figli, aumenta la soglia di riferimento (es. 125.000 €), aumentando la detrazione complessiva. Ad esempio in presenza di tre figli a carico la detrazione spettante per ognuno di essi si calcolerebbe nel seguente modo: euro 950 x (125.000-30.000) / 125.000. La detrazione spettante per ogni figlio sarebbe pari a 722 euro.

Esempio 3

Due figli (25 e 27 anni), reddito genitore 50.000 euro: soglia = 95.000 + 15.000 = 110.000. Detrazione per ciascun figlio = 950 × (110.000 – 50.000) / 110.000 = 950 × 0,545 = 518 euro. Totale per entrambi: 1.036 euro (518 euro per genitore se ripartita al 50%).

Familiare

Detrazione spetta nel 2026?

Condizioni

Coniuge

 Sì

Reddito ≤ 2.840,51 euro; matrimonio in essere; non legalmente separato

Figli 21-29 anni

 Sì

Reddito ≤ 2.840,51 euro (≤4.000 se under 24); non ancora 30 anni al 31/12/2025

Figli ≥ 30 anni senza disabilità

 No

Detrazione abolita dal 2025 (dichiarazione 2026)

Figli con disabilità L. 104/92

 Sì (senza limiti età)

Reddito ≤ 2.840,51 euro; certificazione disabilità valida

Domande e risposte

Mio figlio ha compiuto 30 anni il 5 marzo 2025: posso ancora detrarlo nel 730 2026?

No. Il limite di 30 anni si applica a tutto l’anno d’imposta 2025. Se tuo figlio ha compiuto 30 anni in qualsiasi giorno del 2025, la detrazione non spetta per nessun mese. L’unica eccezione è la disabilità certificata ex L. 104/92, per cui non esiste alcun limite di età.

Mio figlio ha 28 anni ma guadagna 3.500 euro: è ancora a mio carico ai fini del 730?

No. Per i figli tra 25 e 29 anni il limite di reddito è 2.840,51 euro annui. Con 3.500 euro di reddito il figlio non è fiscalmente a carico e la detrazione non spetta. 

Sono separato: a chi spetta la detrazione per nostro figlio di 25 anni?

In caso di affidamento esclusivo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto, si ripartisce al 50% tra i due genitori, con la possibilità di concentrarla sul genitore con reddito più alto se l’altro non riesce a sfruttarla per incapienza IRPEF. Occorre coordinare la scelta in sede di dichiarazione per evitare detrazioni doppie o mancate.

Caso pratico risolto

Lavoratore che ha reddito annuo: 35.000 euro e un figlio di 23 anni studente con reddito proprio pari a 2.000 euro.

Il figlio è fiscalmente a carico in quanto ha un reddito sotto la soglia di 4.000  euro

Calcolo detrazione:

(95.000 – 35.000) / 95.000 = 0,631

950 × 0,631 = 600 € circa

Il lavoratore ha diritto a una detrazione IRPEF di circa 600  euro. Se non l’ha utilizzata in busta paga, potrà recuperarla nel 730/2026.

 

Per sbloccare i contenuti, Abbonati ora o acquistali singolarmente.
  • Spec. Dich n. 06 - Detrazioni figli a carico novità 2026 nel 730 e in busta paga.pdf (427 kB)
Detrazioni figli a carico: novità 2026 nel 730 e in busta paga
€ 4,00

(prezzi IVA esclusa)

 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy