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L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 51732 del 15 gennaio 2026, ha approvato il modello di dichiarazione IVA relativa all’anno 2025, con le relative istruzioni, che dovrà essere presentato nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026.
Le novità della dichiarazione IVA 2026 riguardano:
Le istruzioni al modello di dichiarazione IVA relativa all’anno 2024 non tenevano conto della sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22, della Corte di giustizia UE con la quale sono state ritenute incompatibili con la normativa comunitaria le limitazioni al diritto di detrazione e di rimborso dell’IVA previste dalla disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. n. 724/1994.
Infatti, le istruzioni relative al rigo VA15, riservato alle società che risultino non operative precisavano ancora che l’eccedenza di credito IVA non è riportabile a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi d’imposta successivi, in base alla norma contenuta nell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 30 della L. n. 724/1994 se, per tre periodi d’imposta consecutivi, la società o l’ente non operativo non effettua operazioni rilevanti agli effetti dell’IVA per un ammontare non inferiore all’importo risultante dall’applicazione dei parametri di cui al comma 1, nonostante la Corte europea abbia ritenuto tale norma incompatibile con la Direttiva n. 2006/112/CE.
Pertanto, nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2024, le società che non erano operative per il 2024 e per i due anni precedenti e che avevano indicato il codice 4 nel rigo VA15 non potevano ripartire il credito IVA annuale indicato nel rigo VX2 tra i righi VX4 (importo di cui si richiede il rimborso), VX5 (importo da riportare in detrazione o in compensazione) e VX6 (importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale).
l’illegittimità della norma italiana riguarda anche le ulteriori limitazioni previste, per le società di comodo, dall’art. 30, comma 4, della L. n. 724/1994, relative al diritto al rimborso dell’IVA, alla compensazione “orizzontale” e alla cessione a terzi del credito IVA.
Ai princìpi espressi dai giudici comunitari ha aderito anche la Corte di Cassazione con numerose pronunce, disapplicando le limitazioni applicabili ai fini dell’IVA previste per le società di comodo.
Nel rigo VA15 del modello IVA 2026 non deve più essere specificata la durata della qualifica di società di comodo che comporta i limiti alla detrazione IVA sopra esposti, previsti dall’art. 30 della L. n. 724/1994.
La casella contenuta nel rigo VA15 deve essere, invece, barrata dalle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della L. n. 724/1994, per segnalare tale specifica situazione. La compilazione del rigo è richiesta anche alle società che, nel periodo di riferimento della dichiarazione, hanno partecipato alla liquidazione IVA di gruppo.
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Inoltre, nel rigo VX4 è stato eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione di operatività, mentre, riguardo al prospetto IVA 26/PR, contenente i quadri relativi all’IVA di gruppo:
L’art. 1, commi da 57 a 63, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto alcune misure in materia di IVA al fine di contrastare i fenomeni di evasione fiscale nei settori del trasporto, della movimentazione di merci e dei servizi di logistica.
In particolare, la riformulata lett. a-quinquies) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che il meccanismo del reverse charge si applica anche alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lett. da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti d’appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione in esame non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società in regime di split payment, di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Il reverse charge sarà applicabile solo dopo il rilascio, da parte del Consiglio UE, di un’apposita autorizzazione.
In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui sopra, l’art. 1, commi da 59 a 62, della Legge di Bilancio 2025 prevede - per le prestazioni di servizi individuate dal citato art. 17, comma 6, lett. a-quinquies), del D.P.R. n. 633/1972 - un regime transitorio opzionale in forza del quale il versamento dell’IVA è effettuato dal committente, in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
Con l’adesione a tale regime, il prestatore e il committente si accordano affinché il pagamento dell’IVA relativa ai servizi di cui sopra - resi in esecuzione di un contratto (ad esempio, di appalto, subappalto, ecc.) - sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, con la responsabilità solidale di entrambi.
per effetto delle modifiche apportate dall’art. 9 del D.L. n. 84/2025, qualora si sia in presenza di una catena di subfornitura, la medesima opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, a prescindere dalla circostanza che i soggetti coinvolti “a cascata” nei rapporti di fornitura (il committente, il primo appaltatore e i successivi subappaltatori) abbiano scelto di aderire al predetto regime opzionale.
Ferma restando, quindi, la responsabilità solidale delle parti (committente/appaltante e prestatore/appaltatore, appaltatore e subappaltatore) per l’imposta dovuta:
Nel rigo VE38 sono stati introdotti i nuovi campi 2 e 3, che devono essere utilizzati per indicare, rispettivamente, l’imponibile e l’imposta relativi alle prestazioni di servizi rese ad imprese di trasporto, movimentazioni merci e logistica, nel caso di applicazione del regime opzionale.

Correlativamente, il quadro VJ, ridenominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni”, è stato suddiviso in due sezioni, di cui la prima è relativa alle operazioni passive oggetto di reverse charge o di split payment, mentre la seconda – composta dal solo rigo VJ30 – è riservata agli acquisti di servizi da parte delle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20 del 26 marzo 2025, in esito alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13162 del 14 maggio 2024, ha mutato orientamento in merito al rimborso dell’IVA assolta dall’esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo per i lavori di ristrutturazione o manutenzione su beni di proprietà di terzi, che presentano un nesso di strumentalità con l’attività svolta.
L’incertezza interpretativa si poneva in relazione all’art. 30, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui stabilisce che il rimborso può essere chiesto limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili.
l’Agenzia aveva più volte precisato che il rimborso non è riconosciuto per l’IVA assolta sulle spese per la realizzazione, su immobili di proprietà altrui, di opere inseparabili dai beni cui accedono. L’opera eseguita, infatti, non è di proprietà del soggetto che l’ha realizzata, giacché in base ai principi civilistici è relativa ad un immobile non di proprietà. Di conseguenza, non può essere iscritta nel bilancio come bene ammortizzabile del soggetto che l’ha effettuata. Tali beni, in quanto non ammortizzabili, non rientrano quindi nella previsione normativa di cui alla citata lett. c) del comma 3 dell’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972.
La giurisprudenza, sul punto, non aveva espresso un orientamento univoco, in quanto:
Il conflitto interpretativo è stato risolto dalla citata sentenza n. 13162/2024, con la quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno equiparato sul piano sostanziale il diritto di detrazione a quello di rimborso, specificando che il riferimento all’acquisto di beni ammortizzabili, contenuto nell’art. 30, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, deve essere inteso in senso lato, riconoscendo il diritto di rimborso anche in relazione ai beni di cui si abbia la disponibilità in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso o la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo, ferma in ogni caso la necessaria “strumentalità” dei beni stessi all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo.
In quest’ottica, il concetto di “bene ammortizzabile” non può essere inteso nel contesto dell’IVA con riferimento alle previsioni normative in materia di imposte dirette (artt. 102 e 103 del TUIR) e nemmeno risultano dirimenti le disposizioni sul bilancio contenute nel codice civile ovvero i principi contabili. Piuttosto, occorre avere riguardo alla nozione – ampia e sostanzialmente economica – di “beni di investimento” che è quella utilizzata nella Direttiva n. 2006/112/CE.
In pratica, l’ambito applicativo dell’art. 30, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 deve essere necessariamente esteso ai beni che, pur non ammortizzabili, sono comunque destinati all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo per un periodo di tempo medio-lungo.
alla luce della posizione espressa dalle Sezioni Unite, con la risoluzione n. 20/2025, l’Agenzia delle Entrate ha mutato orientamento chiarendo che il rimborso dell’IVA è ammesso per i lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni dei quali il contribuente ha la disponibilità in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso o la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo, ferma restando, in ogni caso, la “strumentalità” dei beni stessi all’esercizio dell’impresa o di lavoro autonomo per un periodo di tempo medio-lungo, quali “investimenti” che richiedono un impiego di risorse finanziarie non contabilizzabile come costo di un singolo esercizio.
Ai fini del rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, il codice 4 deve essere indicato nel rigo VX4 anche dai contribuenti che intendono chiedere a rimborso, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, l’imposta detraibile assolta per la realizzazione di opere su beni di terzi.

Mentre la rettifica della detrazione prevista dal primo comma dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972 discende dal cambio di destinazione rispetto alla previsione di utilizzazione fatta dal soggetto passivo all’atto dell’acquisto intervenuto sui singoli beni e servizi, la rettifica della detrazione stabilita dal terzo comma dell’art. 19-bis2 dello stesso D.P.R. n 633/1972 riguarda tutti i beni e i servizi non ancora ceduti o utilizzati nell’attività esercitata dal soggetto passivo nel momento in cui si verificano i seguenti eventi:
L’art. 9 del DLgs. n. 186/2025 ha abrogato l’art. 19-bis2, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, per cui la rettifica della detrazione dovrà essere eseguita in modo analitico, per ciascun bene o servizio, solo in caso di cambio di destinazione dei singoli beni e servizi all’atto del loro impiego.
Per i beni ammortizzabili, l’eventuale rettifica della detrazione dovrà essere eseguita, in ciascun anno e fino al compimento del periodo di “tutela fiscale”, per la quota dell’imposta riferibile all’anno stesso (un quinto o un decimo).
Nell’appendice alle istruzioni relative alla dichiarazione IVA è stata modificata la struttura del prospetto D, la cui compilazione è prevista per facilitare il calcolo dell’importo complessivo delle rettifiche della detrazione da indicare nel rigo VF70.

Alla luce delle istruzioni relative alla compilazione del rigo VA15 è possibile recuperare i crediti IVA degli anni pregressi?
Le istruzioni relative alla compilazione del rigo VA15 implicano che le limitazioni all’esercizio della detrazione IVA previste dall’art. 30 della L. n. 724/1994 non devono più intendersi applicabili.
In attesa di un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate, dovrebbe essere possibile recuperare i crediti IVA degli anni pregressi con la presentazione delle dichiarazioni integrative di cui all’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, nel rispetto del termine decadenziale previsto dall’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria).
Il nuovo rigo VJ30 deve essere compilato anche dai soggetti subappaltanti che, in veste di committenti, aderiscono al regime opzionale?
Sì, ma devono svolgere attività rientranti nei codici ATECO dei settori di attività interessati dalla norma (Sezione H – trasporto e magazzinaggio).
Qualora il committente (o il subappaltante) svolga nella sostanza un’attività rientrante nei medesimi codici ATECO, ma la stessa non sia stata comunicata all’Agenzia delle Entrate, il committente (o il subappaltante) può optare per il regime transitorio, fermo restando l’obbligo di procedere all’adeguamento del codice attività secondo la classificazione ATECO 2025 (si veda la circolare n. 14/E/2025).
Se la dichiarazione annuale si chiude con un credito IVA, nel rigo VX, il codice 4 può essere indicato ai fini della richiesta di rimborso se l’imposta a credito discende da opere su beni di proprietà di terzi?
Sì, come confermato dalle istruzioni al modello di dichiarazione IVA 2026, il predetto codice deve essere indicato dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell’art. 30, comma 2, lett. c), del D.P.R. n 633/1972, limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche.
Le istruzioni, in coerenza con la risoluzione n. 20/E/2025, specificano che il rimborso può essere chiesto anche in relazione all’imposta assolta per la realizzazione di opere su beni di terzi.
Gamma S.r.l., nel corso del 2025, ha effettuato operazioni, registrate o soggette a registrazione, relative a prestazioni di trasporto rese in esecuzione di contratti di subappalto per l’importo di 450.000,00 euro, più IVA al 22%.
Gamma S.r.l., congiuntamente ai soggetti appaltatori, ha precedentemente comunicato all’Agenzia delle Entrate l’opzione per il regime transitorio di cui all’art. 1, commi 59-62, della L. n. 207/2024, con pagamento dell’IVA da parte dei soggetti appaltatori in nome e per conto di Gamma S.r.l.
Nell’esempio proposto, Gamma S.r.l. deve compilare il rigo VE38 del modello di dichiarazione IVA 2026 nel seguente modo, indicando:

(prezzi IVA esclusa)