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Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 47/E/2008, gli interessi passivi relativi all’acquisto di autoveicoli vanno considerati alla stregua delle altre spese relative ai mezzi di trasporto a motore e, dunque, attratti nella disciplina dell’art. 164 del Tuir. Ne consegue che, nel caso degli interessi passivi riferibili ai menzionati veicoli, non trova applicazione l’art. 96 del Tuir. Pertanto, gli interessi passivi sono deducibili:
- interamente, per i veicoli di cui alla lett. a) del co. 1 dell’art. 164 del TUIR (veicoli esclusivamente strumentali e veicoli ad uso pubblico);
- nella misura del 40% (80% per agenti e rappresentanti di commercio), per gli autoveicoli utilizzati per scopi diversi da quelli sopra indicati;
- nella misura del 90%, per i veicoli concessi in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta.
(prezzi IVA esclusa)