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L’articolo 1, commi da 386 a 389 della legge di bilancio 2025 n. 207/2024 ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo finalizzato a sostenere la mobilità territoriale dei lavoratori dipendenti e, indirettamente, a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in contesti geografici diversi da quello di origine. La misura si inserisce nell’ambito degli strumenti di welfare aziendale e prevede che determinate somme corrisposte dal datore di lavoro — sia sotto forma di erogazione diretta sia come rimborso — per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dell’immobile utilizzato dal lavoratore non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Il perimetro applicativo della disposizione è delineato in modo puntuale dal comma 386, che stabilisce il limite quantitativo e temporale del beneficio. In particolare, l’esclusione da imposizione IRPEF opera entro il limite massimo di 5.000 euro annui e per i primi due anni decorrenti dalla data di assunzione, a condizione che quest’ultima avvenga con contratto a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. La norma precisa, inoltre, che tale esclusione ha rilevanza esclusivamente fiscale e non si estende alla sfera contributiva, con la conseguenza che le somme in questione restano assoggettate a contribuzione previdenziale.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 4/2025, il limite di 5.000 euro annui non è cumulativo ma opera autonomamente per ciascun periodo agevolato; eventuali somme non utilizzate nel primo anno non possono essere “recuperate” nel secondo.
L’accesso al regime agevolato è subordinato al rispetto di requisiti stringenti, definiti dal comma 387, che circoscrivono l’ambito soggettivo della misura. Il legislatore ha infatti previsto che possano beneficiare della non concorrenza al reddito esclusivamente i lavoratori che, nell’anno precedente l’assunzione a tempo indeterminato, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro. Per le assunzioni effettuate nel 2025, il parametro di riferimento è quindi il reddito relativo all’anno 2024.
La determinazione di tale soglia reddituale deve essere effettuata secondo i criteri previsti dall’articolo 51, comma 1, del TUIR, con applicazione del cosiddetto principio di cassa allargato. Ne deriva che devono essere considerate anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Al contrario, non rilevano ai fini del calcolo i redditi assoggettati a tassazione separata, in linea con l’impostazione già chiarita dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 28/E del 2016, richiamata dalla più recente prassi interpretativa (Circolare n. 4/E del 2025).
il superamento anche minimo della soglia dei 35.000 euro nell’anno precedente comporta la totale inapplicabilità del beneficio.
Sotto un diverso profilo, è necessario evidenziare come il comma 388 attribuisca alle somme in esame una rilevanza “selettiva”: pur essendo escluse dalla base imponibile IRPEF, esse continuano a rilevare ai fini contributivi e concorrono alla determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché alla verifica dei requisiti per l’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali.
Elemento qualificante della disciplina è rappresentato dal requisito della mobilità geografica, che costituisce il presupposto sostanziale per l’accesso al beneficio. Il comma 387 richiede infatti che il lavoratore trasferisca la propria residenza nel Comune in cui è situata la sede di lavoro, a condizione che tale Comune sia distante più di cento chilometri da quello di precedente residenza.
La determinazione della distanza chilometrica deve essere effettuata secondo criteri oggettivi. La prassi dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 4/E del 2025) ha chiarito che occorre considerare la distanza più breve tra i due Comuni, facendo riferimento a una qualsiasi via di comunicazione esistente, sia essa stradale o ferroviaria. Il requisito si considera soddisfatto qualora almeno uno dei collegamenti disponibili superi la soglia dei cento chilometri.
non rileva la distanza “in linea d’aria”, ma quella effettiva lungo le vie di comunicazione.
Dal punto di vista temporale, la norma impone che il trasferimento della residenza avvenga entro un termine ben preciso: esso deve essere perfezionato entro il momento in cui il datore di lavoro effettua le operazioni di conguaglio fiscale relative all’anno in cui sono erogate per la prima volta le somme agevolate, oppure, se precedente, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Sul piano documentale, il comma 389 richiede che il lavoratore rilasci al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, attestando il luogo di residenza nei sei mesi antecedenti la data di assunzione. Tale adempimento rappresenta un elemento essenziale per la legittima applicazione del regime agevolato.
Dal punto di vista oggettivo, la norma circoscrive l’agevolazione ai canoni di locazione risultanti da contratti regolarmente registrati e alle spese di manutenzione relative all’immobile locato dal lavoratore nel Comune di lavoro. Il riferimento ai “canoni di locazione” deve essere inteso in senso tecnico, ossia come importi previsti dal contratto e effettivamente corrisposti nel periodo d’imposta. Le spese di manutenzione, invece, devono essere strettamente connesse all’immobile oggetto del contratto.
Il limite di 5.000 euro annui assume la natura di franchigia. Ciò implica che, qualora le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro eccedano tale importo, la parte eccedente concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51 del TUIR. Il beneficio si articola su due annualità autonome, corrispondenti ai primi ventiquattro mesi decorrenti dalla data di assunzione, senza possibilità di trasferire eventuali quote non utilizzate da un anno all’altro.
Sul piano del coordinamento con altre agevolazioni, vige un divieto sostanziale di cumulo con altre agevolazioni fiscali relative alle medesime spese. In base all’impostazione generale del sistema tributario, infatti, una spesa rimborsata non può essere considerata effettivamente sostenuta dal contribuente.
Ne consegue che le somme rimborsate non possono essere utilizzate per fruire delle detrazioni previste dall’articolo 16 del TUIR per i canoni di locazione, né delle detrazioni per interventi edilizi o di efficientamento energetico di cui all’articolo 16-bis del TUIR e all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
Tuttavia, se il canone pagato eccede il rimborso ricevuto, la detrazione IRPEF forfettaria potrà spettare sulla parte di spesa rimasta a carico del lavoratore, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dalle singole norme agevolative.
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Tipologia contratto |
Tempo indeterminato – Dal 01/01/2025 entro il 31/12/2025 |
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Limite reddituale (2024) |
< 35.000 euro |
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Criterio di calcolo |
Tassazione ordinaria + cassa allargata |
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Trasferimento residenza |
Nel comune di lavoro |
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Distanza minima |
Oltre 100 km dal Comune precedente |
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Tempistica trasferimento |
Entro conguaglio o cessazione rapporto |
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Tipologia spese |
Canoni locazione + manutenzione immobile |
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Contratto di locazione |
Regolarmente registrato |
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Limite annuo |
5.000 euro |
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Durata |
24 mesi dalla data di assunzione |
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Eccedenza |
Tassata come reddito di lavoro dipendente |
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Autocertificazione |
Obbligatoria al datore di lavoro |
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Riporto tra anni |
Non consentito |
I lavoratori che hanno sostenuto spese per canoni di locazione e manutenzione dell’immobile, oggetto di rimborso o erogazione da parte del datore di lavoro nell’ambito del welfare aziendale disciplinato dai commi 386–389 della legge n. 207/2024, devono darne indicazione nel Modello 730/2026.
In particolare, nella colonna “Welfare aziendale canoni e spese di manutenzione” del rigo C18 deve essere riportato l’importo indicato nel punto 476 della Certificazione Unica 2026.
Nel caso in cui il contribuente sia in possesso di più Certificazioni Uniche, occorre distinguere diverse situazioni operative.
Se le Certificazioni Uniche non sono state conguagliate tra loro, il contribuente deve indicare nel rigo C18 la somma degli importi riportati nel punto 476 di ciascuna CU.
Se invece è presente una Certificazione Unica che ha effettuato il conguaglio di tutte le precedenti, nella colonna del rigo C18 deve essere indicato esclusivamente l’importo riportato nel punto 476 della CU conguagliata, in quanto essa riassume integralmente i dati delle certificazioni precedenti.
Nel caso intermedio, in cui una Certificazione Unica conguaglia solo alcuni dei modelli precedenti, occorre applicare un criterio misto: da un lato, si devono considerare separatamente le CU non conguagliate; dall’altro, la Certificazione Unica che ha effettuato il conguaglio sostituisce integralmente quelle incluse nel conguaglio stesso. Di conseguenza, nel rigo C18 va indicata la somma dei dati rilevanti, evitando duplicazioni.
Un lavoratore dipendente è stato assunto a tempo indeterminato il 1° marzo 2025 e, per esigenze lavorative, ha trasferito la propria residenza in un Comune distante oltre 100 km rispetto a quello precedente. Nel corso del primo anno, il datore di lavoro gli ha rimborsato 3.200 euro per canoni di locazione e 700 euro per spese di manutenzione dell’immobile locato, adibito ad abitazione principale. Il lavoratore nel 2024 ha percepito un reddito di lavoro dipendente pari a 25.000 euro. Per quanto riguarda la compilazione del modello 730/2026, tali somme devono essere indicate nel rigo C18, nella colonna relativa al “Welfare aziendale canoni e spese di manutenzione”, sulla base dei dati indicati nella Certificazione Unica 2026 (punto 476).
Si consideri un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato il 1° ottobre 2025, in possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 1, commi 386–389 della legge n. 207/2024 (reddito 2024 non superiore a 35.000 euro, trasferimento di residenza oltre 100 km, contratto di locazione regolarmente registrato).
Il beneficio spetta per un periodo di 24 mesi dalla data di assunzione, quindi fino al 30 settembre 2027, ed è articolato in due distinti periodi agevolati:
Per ciascuno di questi periodi, il limite massimo delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro che non concorrono alla formazione del reddito è pari a 5.000 euro.
Si ipotizzi che il lavoratore sostenga un canone di locazione annuo pari a 10.000 euro. Nel primo periodo agevolato, il datore di lavoro rimborsa 3.000 euro. Tale importo, essendo inferiore al limite di 5.000 euro, non concorre interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Nel secondo periodo agevolato, il datore di lavoro decide di aumentare il rimborso e corrisponde 7.000 euro. In questo caso, però, il meccanismo del limite annuo impedisce di “recuperare” la quota non utilizzata nel primo periodo. Pertanto:
(prezzi IVA esclusa)