22 maggio 2026

Modello 730/2026 e cripto-attività: come dichiarare Bitcoin, plusvalenze e minusvalenze nel quadro T

Speciale dichiarazioni n. 13-2026
Autore: Serena Pastore

Premessa

Le criptovalute tornano protagoniste nel modello 730/2026, con importanti novità che riguardano la tassazione delle plusvalenze realizzate nel corso del 2025. La principale modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 riguarda l’eliminazione della soglia di esenzione di 2.000 euro, precedentemente prevista per la tassazione delle plusvalenze derivanti da cripto-attività.

Dal 1° gennaio 2025, infatti, tutte le plusvalenze realizzate mediante cessione, permuta o rimborso di cripto-attività concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile e sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%.

Un’ulteriore novità riguarda la possibilità di rideterminare il valore fiscale delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025. Il contribuente può infatti assumere, in luogo del costo storico di acquisto, il valore esistente a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR.

Anche per il 2025 resta quindi obbligatoria la compilazione della Sezione V del quadro T del modello 730/2026 per dichiarare plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di cripto-asset, ossia rappresentazioni digitali di valore o di diritti.

La disciplina fiscale delle cripto-attività è contenuta nell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR, introdotta dall’articolo 1, commi 126 e seguenti, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). L’articolo 68, comma 9-bis del TUIR stabilisce che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito, oppure il valore normale delle cripto-attività permutate, e il costo o valore di acquisto.

Come funziona la tassazione delle cripto

A partire dal periodo d’imposta 2023, la normativa italiana (articolo 1, comma 146, della legge di bilancio 2023 n. 197/2022) prevede che le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività siano soggetti a un’imposta sostitutiva del 26%.

Questo significa che, in luogo dell’IRPEF ordinaria e delle relative addizionali, il contribuente paga un’unica imposta fissa sul guadagno netto realizzato.

L’imposta sostitutiva si applica su tutte le operazioni di realizzo, cioè su quelle in cui il contribuente ottiene un guadagno concreto, ad esempio:

  • vendita di criptovalute a un prezzo superiore a quello di acquisto;
  • conversione di una criptovaluta in euro o in un’altra valuta;
  • scambio tra diverse criptovalute, se genera una plusvalenza;
  • utilizzo di criptovalute per acquistare beni o servizi con valore superiore al costo originario.

La base imponibile delle plusvalenze si calcola come differenza tra:

  • il corrispettivo percepito (cioè il valore di vendita o di scambio), e
  • il costo o valore di acquisto delle criptovalute, eventualmente maggiorato degli oneri accessori (come commissioni o costi di transazione).

Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato più acquisti in momenti diversi, si può utilizzare il metodo del costo medio ponderato per determinare il valore unitario di carico delle cripto detenute.

Le plusvalenze devono essere sommate algebricamente alle eventuali minusvalenze. Se il risultato finale è negativo, la perdita può essere riportata in compensazione nei quattro periodi d’imposta successivi. Per le minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2024 continua ad applicarsi la vecchia soglia di 2.000 euro. Per quelle realizzate dal 1° gennaio 2025, invece, il limite non esiste più.

Successione

Valore definito ai fini imposta di successione, o dichiarato.

Donazione

costo del donante

Il contribuente deve sempre conservare documentazione certa e precisa del costo di acquisto delle cripto-attività.

In mancanza di documentazione valida, il costo fiscale viene considerato pari a zero, con conseguente tassazione sull’intero corrispettivo incassato.

È quindi fondamentale conservare:

  • estratti conto exchange; 
  • ricevute di acquisto; 
  • transazioni blockchain; 
  • report fiscali; 
  • documentazione relativa a wallet e conversioni.

La normativa chiarisce inoltre che i proventi derivanti dalla mera detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono tassati integralmente, senza possibilità di dedurre costi.

Il nuovo regime dal 2025: eliminata la soglia di esenzione

Fino al periodo d’imposta 2024, le plusvalenze da cripto-attività erano imponibili soltanto per la parte eccedente i 2.000 euro annui. Dal 2025 il quadro cambia radicalmente.

L’articolo 1 comma 25 della legge di bilancio 2025 n. 207/2024, infatti, ha eliminato la franchigia, stabilendo che tutte le plusvalenze concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile.

Periodo

Tassazione plusvalenze

Soglia esenzione

Fino al 31 dicembre 2024

26% solo oltre franchigia

2.000 euro

Dal 1° gennaio 2025

26% sull’intero importo

Nessuna

Dove indicare le cripto-attività nel modello 730/2026

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività devono essere indicate nella Sezione V del quadro T del modello 730/2026.

La sezione accoglie:

Rigo

Contenuto

T41

Corrispettivi e costi delle cessioni

T42

Operazioni con valore rideterminato

T43

Minusvalenze anni precedenti

T44

Minusvalenze certificate dagli intermediari

T45

Eccedenze d’imposta sostitutiva

Come compilare la sezione V

La compilazione dei righi T41 e T42 distingue le operazioni effettuate prima del 1° gennaio 2025 da quelle effettuate nel corso del 2025.

Rigo T41

 

Colonna 1

Operazioni antecedenti al 1° gennaio 2025

indicare il totale dei corrispettivi percepiti, oppure il valore normale in caso di permuta, realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, relative a cessioni realizzate antecedentemente al 1°gennaio 2025

Colonna 2

il relativo costo di acquisto.

Colonna 3

Operazioni effettuate nel 2025

indicare il totale dei corrispettivi percepiti, oppure il valore normale in caso di permuta, realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate relative a cessioni realizzate a decorrere dal 1°gennaio 2025

Colonna 4

il relativo costo di acquisto.

Rigo T42

 

Colonna 1

Operazioni antecedenti al 1° gennaio 2025

indicare l’importo derivante dalla cessione realizzata antecedentemente al 1°gennaio 2025 avvenuta qualora il contribuente si sia avvalso dell’opzione per la rideterminazione del valore di ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 133, della legge n. 197 del 2022

Colonna 2

il relativo costo di acquisto.

Colonna 3

Operazioni effettuate nel 2025

indicare l’importo derivante dalla cessione avvenuta qualora il contribuente si sia avvalso dell’opzione per la rideterminazione del valore di ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 133, della legge n. 197 del 2022 o alla data del 1° gennaio 2025 ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge n. 207 del 2024

Colonna 4

il relativo costo di acquisto.

Rigo T43

indicare le minusvalenze degli anni precedenti indicate nel rigo T105 del quadro T del Modello 730/2025 o nel rigo RT105 del quadro RT del Modello Redditi 2025 PF da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella sezione V.

Rigo T44

indicare le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in colonna 1)

Rigo T45

indicare l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell’imposta sostitutiva. A tal fine si tiene conto delle eccedenze dell’imposta sostitutiva riportate nel rigo RX21, colonna 5 del quadro RX del Modello Redditi 2025 Persone fisiche.

Esempio

Un contribuente ha acquistato Bitcoin nel 2023 per 8.000 euro e li ha venduti nel luglio 2025 per 15.000 euro.

La plusvalenza è pari a: 15.000-8.000=7.000

L’imposta sostitutiva dovuta è: 7.000 x 26%= 1.820

Nel modello 730/2026 il contribuente compilerà:

Rideterminazione del valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2025

Tra le novità più rilevanti del 730/2026 vi è la possibilità di assumere, per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, il valore esistente a tale data in luogo del costo storico.

La facoltà è prevista dall’articolo 1, comma 26, della Legge n. 207/2024. Il valore rideterminato deve essere determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR.

la rideterminazione del costo fiscale non consente di generare minusvalenze compensabili ai sensi dell’articolo 68, comma 9-bis del TUIR.

Esempio 

Un contribuente ha acquistato Ethereum nel 2021 per 2.000 euro.

Al 1° gennaio 2025 il valore è pari a 10.000 euro. Il contribuente opta per la rideterminazione.

Successivamente vende gli Ethereum nel settembre 2025 per 12.000 euro.

La plusvalenza tassabile sarà: 12.000-10.000=2.000

Senza rideterminazione, la plusvalenza sarebbe stata: 12.000-2.000=10.000

Il rigo T42 dovrà essere così compilato:

Esempio

Un contribuente presenta la seguente situazione:

minusvalenze crypto residue del 2024 indicate nel rigo T105 del modello 730/2025 pari a 1.500 euro; 
acquisto Bitcoin febbraio pari 3.000 euro; 
vendita Bitcoin novembre 2025 pari a 7.000 euro.
La plusvalenza del 2025 è pari a: 7.000-3.000=4.000

Il contribuente può utilizzare le minusvalenze pregresse di 1.500 euro indicate nel rigo T43.

La plusvalenza imponibile residua sarà quindi: 4.000-1.500=3.500

L’imposta sostitutiva del 26% sarà applicata soltanto sui 3.500 euro residui: 3.500x 26 %=910

Minusvalenze non compensate nell’anno

Nel modello 730/2026 assume particolare importanza anche il rigo T105 della Sezione VII del quadro T, dedicato alle minusvalenze residue derivanti da cripto-attività non compensate nel corso dell’anno.

Il rigo interessa esclusivamente le minusvalenze generate nella Sezione V del quadro T, cioè quelle relative alle operazioni su Bitcoin, Ethereum e altre cripto-attività disciplinate dall’art. 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR.

Nel rigo T105 devono essere indicate le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti:

  • dalla Sezione V delle precedenti dichiarazioni modello Redditi PF; 
  • dalla Sezione V dei precedenti modelli 730; 
  • relative ai periodi d’imposta 2023 e 2024. 

Per il periodo d’imposta 2024, le eventuali minusvalenze residue sono riportate nel rigo 150, colonna 5 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 allegato al modello 730/2025.

Le minusvalenze correttamente indicate nel rigo T105 possono essere utilizzate in compensazione delle future plusvalenze da cripto-attività entro il quarto periodo d’imposta successivo rispetto a quello di realizzo.

Esempio

Un contribuente nel 2024 ha effettuato le seguenti operazioni su criptovalute:

  • Vendita Bitcoin, +2.000 euro
  • Vendita Ethereum, -6.500 euro.

Il risultato complessivo è una minusvalenza residua pari a: 6.500-2.000=4.500.

La perdita non compensata viene riportata nel modello 730/2026 compilando il rigo T105.

Questa somma potrà essere utilizzata per abbattere eventuali future plusvalenze da cripto-attività realizzate entro il 2028.

Dichiarazione e monitoraggio fiscale delle cripto-attività

Oltre al calcolo delle imposte, le persone fisiche che detengono criptovalute devono anche rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale.

Le cripto-attività devono essere indicate nel quadro W del Modello 730/2026, analogamente a quanto avviene per le attività finanziarie detenute all’estero. Questo obbligo riguarda non solo chi realizza plusvalenze, ma anche chi semplicemente detiene criptovalute in wallet o exchange esteri. L’adempimento ricorre anche per i soggetti che, pur non essendo possessori diretti delle cripto-attività, sono titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.

Invece, non devono essere indicate nel quadro W, le cripto-attività per le quali il contribuente, sia in grado di dimostrare, attraverso la presentazione di una denuncia presso un’autorità di pubblica sicurezza, di aver smarrito o aver subito il furto delle chiavi private.

Riferimenti normativi

  • Art. 67, comma 1, lett. c-sexies) TUIR
  • Art. 68, comma 9-bis TUIR           
  • Legge n. 197/2022, art. 1 commi 126 e ss.        
  • Legge n. 207/2024, art. 1 comma 25      
  • Legge n. 207/2024, art. 1 comma 26      
  • Art. 9 TUIR
Per sbloccare i contenuti, Abbonati ora o acquistali singolarmente.
  • SP n. 13 -Modello 7302026 e cripto-attività come dichiarare Bitcoin, plusvalenze e minusvalenze nel quadro T.pdf (387 kB)
 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy