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La disciplina fiscale delle mance percepite dai lavoratori del settore turistico-alberghiero e della ristorazione ha subito significative modifiche ad opera della Legge di Bilancio 2025 n.207/2024.
In particolare, l’articolo 1 comma 520 della citata legge ha modificato i commi 58 e 62 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 n.197/2022, che aveva introdotto, per la prima volta, un regime di tassazione sostitutiva sulle somme erogate dai clienti a titolo di liberalità, le cosiddette mance.
Il quadro interpretativo è stato definito dall’Agenzia delle Entrate con:
I lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del settore privato che nel 2025 hanno percepito somme a loro destinate a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamenti elettronici e a loro riversate, devono compilare il rigo C16 della sezione VII del modello 730/2026.
Il regime agevolato si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato impiegati:
Rientrano nell’ambito oggettivo le somme:
Ai sensi dell’articolo 51 del TUIR, tali somme costituiscono reddito di lavoro dipendente, ma possono beneficiare, al ricorrere dei requisiti previsti, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.
Con la consulenza giuridica n. 7/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime fiscale agevolato sulle mance, con imposta sostitutiva del 5%, può applicarsi anche ai lavoratori somministrati, ossia dipendenti di agenzie esterne, impiegati presso strutture ricettive e pubblici esercizi.
Le mance percepite dai lavoratori possono essere assoggettate a un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 5%, in luogo della tassazione ordinaria IRPEF.
L’applicazione del regime avviene:
Le somme eccedenti i limiti previsti restano invece soggette a tassazione ordinaria.
La prima modifica apportata all’agevolazione dalla Legge di Bilancio 2025 riguarda la percentuale massima delle mance detassabili. Dal 2025, le mance potranno beneficiare del regime di tassazione sostitutiva fino a un ammontare pari al 30% del reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno, in luogo del precedente limite del 25%.
Le somme destinate dai clienti ai lavoratori, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.
La Legge di Bilancio 2025 ha inoltre ampliato la platea dei beneficiari del regime agevolato: potranno, infatti, beneficiare della tassazione sostitutiva anche i lavoratori che percepiscono redditi da lavoro dipendente fino a 75.000 euro annui (in precedenza il limite era di 50.000 euro).
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 26/2023, ai fini del calcolo del limite reddituale previsto, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Inoltre, il predetto limite reddituale è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.
il superamento del limite di 75.000 euro non impedisce l’applicazione del regime per l’anno in cui le mance sono effettivamente percepite. Tuttavia, il superamento costituisce causa ostativa per la fruizione dell’agevolazione nell’anno successivo.
Se l’imposta sostitutiva è stata applicata direttamente dal sostituto d’imposta nella CU 2026 risulteranno compilati i seguenti punti:
| 652 | mance assoggettate a imposta sostitutiva; |
| 653 | imposta sostitutiva trattenuta; |
| 654 | imposta sostitutiva sospesa. |
Il contribuente potrà riportare questi valori nel rigo C16 del modello 730 per confermare, correggere o modificare la tassazione applicata.
I lavoratori che nel 2025 hanno percepito mance devono indicare tali somme nel modello 730/2026, compilando il rigo C16 (sezione VII).
Possono accedere alla tassazione sostitutiva i contribuenti che:
Per beneficiare correttamente della tassazione agevolata delle mance nel modello 730/2026, è necessario compilare il rigo C16 come segue:
| colonna 1 (Reddito settore turistico) | indicare l’importo riportato nel punto 651 CU; |
| colonna 2 (Somme tassazione ordinaria) | riportare l’importo del punto 655 CU; |
| colonna 3 (Somme imposta sostitutiva) | riportare l’importo del punto 652 CU; |
| colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva) | indicare l’importo del punto 653 CU. |
Le colonne 5 e 6sono alternative: è obbligatorio selezionare una sola opzione. In particolare, va barrata la colonna 5 – Tassazione ordinaria per:
Invece la colonna 6 – Tassazione con imposta sostitutiva va barrata per:
La colonna 7 – Assenza requisiti va barrata solo se si desidera modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro, perché non si è in possesso dei requisiti previsti (ad esempio, se nel 2024 sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente superiori a 75.000 euro).
In presenza di più Certificazioni Uniche occorre compilare tanti moduli quante sono le CU 2026 possedute e la scelta per il trattamento fiscale va effettuata solo nel primo modulo compilato.
Il contribuente, in fase di dichiarazione dei redditi, può optare per una diversa tassazione rispetto a quella operata dal datore di lavoro se ritiene quest’ultima meno vantaggiosa e si trova in una delle seguenti condizioni:
Conferma della tassazione sostitutiva applicata dal datore di lavoro
Un lavoratore dipendente ha percepito nel 2025 un reddito di lavoro pari a 28.000 euro e mance per complessivi 4.000 euro. Poiché il limite del 30% del reddito (pari a 8.400 euro) non viene superato e il reddito 2024 è inferiore a 75.000 euro, l’intero importo delle mance può beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5%.
Il datore di lavoro ha correttamente applicato il regime agevolato, trattenendo un’imposta pari a 200 euro.
In questo caso, nel rigo C16 il contribuente indicherà:
barrando la colonna 6 per confermare la tassazione sostitutiva. Non si rendono necessarie ulteriori modifiche.
Mance in parte tassate ordinariamente per superamento del limite del 30%
Si consideri il caso di un lavoratore con reddito di lavoro dipendente pari a 20.000 euro e mance percepite per 8.000 euro. Il limite agevolabile è pari a 6.000 euro (30% del reddito), mentre la parte eccedente, pari a 2.000 euro, viene tassata ordinariamente.
Il datore di lavoro ha quindi applicato correttamente:
Nel modello 730/2026, il contribuente compilerà il rigo C16 indicando:
barrando la colonna 6 per confermare il regime applicato.
Applicazione dell’imposta sostitutiva in dichiarazione
Un lavoratore con reddito 2024 pari a 40.000 euro, e reddito 2025 pari a 50.000, ha percepito nel 2025 mance per 3.000 euro, che il datore di lavoro ha tuttavia assoggettato a tassazione ordinaria.
Poiché il contribuente possiede i requisiti per accedere al regime agevolato, può optare in dichiarazione per l’imposta sostitutiva del 5%.
Nel rigo C16 indicherà:
barrando la colonna 6. In questo modo, le somme non concorreranno al reddito complessivo e saranno tassate separatamente al 5%.
Applicazione dell’imposta ordinaria in dichiarazione
Nel 2024 un contribuente ha percepito mance per un importo complessivo di 2.500 euro, sulle quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva. Il reddito da lavoro dipendente relativo al 2023 ammonta a 35.000 euro, risultando quindi entro il limite previsto per l’accesso al regime agevolato.
Nella Certificazione Unica 2026 sono riportati i seguenti dati:
Il contribuente vuole assoggettare le mance a tassazione ordinaria. Quindi, nel rigo C16 del modello 730/2026 dovrà indicare gli importi presenti in Certificazione Unica e barrare la colonna 5, facendo così concorrere le somme al reddito complessivo e considerando l’imposta sostitutiva già trattenuta come acconto IRPEF.
Disapplicazione del regime per assenza dei requisiti
Si consideri infine un contribuente che nel 2024 ha percepito redditi di lavoro dipendente pari a 82.000 euro, quindi superiori al limite previsto di 75.000 euro. Nel 2025 ha ricevuto mance per 5.000 euro e il datore di lavoro ha applicato erroneamente l’imposta sostitutiva.
In sede di dichiarazione, il contribuente deve correggere tale situazione. Nel rigo C16 indicherà le somme in colonna 3 e barrerà la colonna 7 (“assenza requisiti”), determinando l’assoggettamento delle mance alla tassazione ordinaria.
Come si gestisce il caso di più Certificazioni Uniche con trattamenti diversi delle mance?
Nel caso in cui il contribuente abbia percepito mance da più datori di lavoro e le stesse siano state assoggettate a regimi fiscali differenti (in parte a imposta sostitutiva e in parte a tassazione ordinaria), è necessario compilare un modulo distinto del quadro C per ciascuna Certificazione Unica. Tuttavia, la scelta del regime fiscale (tassazione ordinaria o sostitutiva) deve essere effettuata una sola volta, nel primo modulo compilato, e si applica a tutte le somme indicate nelle diverse CU.
Il limite del 30% delle mance va verificato dal contribuente anche in dichiarazione?
Sì. Sebbene il sostituto d’imposta applichi il regime agevolato in via automatica, il contribuente è comunque tenuto a verificare la corretta applicazione del limite del 30% del reddito di lavoro dipendente. Qualora il limite sia stato superato e l’imposta sostitutiva sia stata applicata anche sulla parte eccedente, il contribuente deve correggere la situazione in dichiarazione, assoggettando a tassazione ordinaria la quota non agevolabile.
Cosa succede se il requisito reddituale dei 75.000 euro viene superato dopo l’applicazione del regime?
Il requisito reddituale deve essere verificato con riferimento al periodo d’imposta precedente. Pertanto, se nel 2024 il contribuente ha superato la soglia di 75.000 euro, non può accedere al regime agevolato nel 2025. Se il datore di lavoro ha comunque applicato l’imposta sostitutiva, il contribuente è tenuto a rettificare il trattamento in dichiarazione, barrando la colonna 7 del rigo C16 e assoggettando le mance a tassazione ordinaria.
(prezzi IVA esclusa)