15 maggio 2026

Modello Redditi 2026, come compilare senza errori il prospetto del capitale e delle riserve 

Speciale dichiarazioni n. 10 - 2026
Autore: Marco Baldin

Nel modello Redditi SC 2026, il prospetto del capitale e delle riserve (righi RS130-RS142) rappresenta lo strumento attraverso il quale la società riclassifica fiscalmente il patrimonio netto e governa, in via preventiva, gli effetti impositivi delle distribuzioni ai soci e degli utilizzi delle riserve. Una compilazione accurata è il presupposto per applicare correttamente la presunzione di cui all'art. 47, c. 1 del TUIR e per gestire le riserve in sospensione d'imposta, anche alla luce della riapertura dei termini di affrancamento prevista dalla legge di Bilancio 2026.

Premessa

Il prospetto del capitale e delle riserve, collocato nei righi RS130-RS142 del quadro RS del modello Redditi SC, è privo di rilevanza civilistica ma assume un ruolo strategico in chiave tributaria. La sua disciplina si fonda sull'art. 1, c. 38 della L. 244/2007, sul D.M. 2.04.2008 e, da ultimo, sul Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello dichiarativo. Lo scopo è monitorare la struttura del patrimonio netto, riclassificandolo per masse omogenee, così da rendere possibile la corretta applicazione delle norme che disciplinano la distribuzione ai soci e l'utilizzo delle riserve per altre finalità.

I dati richiesti vengono forniti aggregando le poste di natura tributaria omogenea, anche quando in bilancio sono rappresentate da voci distinte. Per le poste a natura mista (ad esempio, capitale sociale formato in parte mediante imputazione di utili), l'importo deve essere suddiviso e riclassificato nei corrispondenti righi. Tale operazione richiede una ricostruzione della genesi delle riserve nel tempo, che il professionista è chiamato a documentare e ad aggiornare anno dopo anno.

La presunzione assoluta di distribuzione di utili

Il fulcro applicativo del prospetto è l'art. 47, c. 1, secondo periodo del TUIR, che stabilisce una presunzione assoluta secondo cui, indipendentemente dalla delibera assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve di utili, per la parte che eccede il capitale sociale e le riserve di capitale. La conseguenza operativa è che, quando esistano in bilancio utili o riserve di utili liberamente distribuibili, ogni distribuzione formalmente riferita a riserve di capitale (versamenti a fondo perduto, sovrapprezzo azioni, conto futuro aumento capitale) viene riqualificata in dividendo ai fini fiscali, con piena tassazione in capo al socio.

Solo in assenza di utili o di riserve di utili liberamente distribuibili la riserva di capitale conserva la propria natura fiscale originaria e la sua distribuzione resta non imponibile, riducendo unicamente il costo fiscale della partecipazione. È in questa fase che la corretta tenuta del prospetto diventa decisiva: senza una stratificazione aggiornata, la società rischia di comunicare ai soci una qualificazione fiscale errata delle somme percepite, con responsabilità in sede di controllo.

Quando opera la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili

  • In presenza di utili d'esercizio o riserve di utili liberamente distribuibili (al netto della riserva legale e di altre riserve civilisticamente indisponibili).
  • •Anche se la delibera assembleare riferisce espressamente la distribuzione a riserve di capitale (sovrapprezzo, versamenti in c/capitale, conto futuro aumento).
  • La presunzione è assoluta: non ammette prova contraria, neppure documentale.

La struttura del prospetto: dai righi RS130 al rigo RS141

Il prospetto si articola in righi che riproducono la mappa tributaria del patrimonio netto. Ciascun rigo prevede l'indicazione del saldo iniziale, degli incrementi, dei decrementi e del saldo finale relativi al periodo d'imposta.

Rigo

Voce

Trattamento fiscale in caso di distribuzione

RS130

Capitale sociale (di cui per utili / di cui per riserve in sospensione)

Quota da utili: tassata come dividendo. Quota in sospensione: tassata in società e in capo al socio.

RS131

Riserve di capitale

Non tassate (salvo presunzione art. 47).

RS132

Riserve ex art. 170, c. 3 TUIR

Non tassate (già assoggettate per competenza).

RS133

Riserve di utili da trasparenza

Non tassate (già imputate per trasparenza ai soci).

RS134

Riserve di utili (post 2017 e residuali)

Ritenuta 26% per utili formati dal 2018; tassazione differenziata per utili antecedenti.

RS135

Riserve di utili prodotti fino al 2007

Soggetto IRES: tassato 5%. Persona fisica qualificata: 40%.

RS136

Riserve di utili prodotti dal 2008 al 2016

Soggetto IRES: 5%. Persona fisica qualificata: 49,72%.

RS136A

Riserve di utili prodotti nel 2017

Soggetto IRES: 5%. Persona fisica qualificata: 58,14%.

RS136B

Riserve di utili prodotti fino al 2019

Disciplina previgente per distribuzioni a società semplici (delibere entro 31.12.2022).

RS140

Riserve in sospensione d'imposta

Tassate sia in capo alla società sia al socio in caso di distribuzione.

RS141

Utile dell'esercizio e perdite

Distinzione tra utile distribuito, accantonato a riserva, destinato a copertura perdite e perdite del periodo.

RS142

Utile dell’esercizio e perdite SIIQ

Destinazione dell’utile e delle perdite di SIIQ

La stratificazione cronologica delle riserve di utili

La ratio della distinzione per anno di formazione (RS134, RS135, RS136, RS136A, RS136B) risiede nelle aliquote di tassazione del socio persona fisica con partecipazione qualificata, evolute nel tempo: 40% per utili fino al 2007, 49,72% per quelli formati dal 2008 al 2016, 58,14% per il solo 2017. La L. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha quindi unificato il regime, applicando dal 2018 una ritenuta a titolo d'imposta del 26%, indipendente dalla qualificazione della partecipazione.

In sede di distribuzione di dividendi, la presunzione di prioritaria distribuzione opera dagli utili più risalenti verso i più recenti, in modo tale da "consumare" prima le riserve fiscalmente più favorevoli al socio. Quando, invece, le riserve sono utilizzate per finalità diverse dalla distribuzione (tipicamente, la copertura di perdite), la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2009 consente di considerare prioritariamente utilizzate quelle che, se distribuite, genererebbero la maggior tassazione: in pratica, le riserve più recenti.

Esempio 1 — Distribuzione di sovrapprezzo con utili capienti

La Beta S.r.l., al 31.12.2025, presenta il seguente patrimonio netto: 

capitale sociale € 10.000; 

riserva sovrapprezzo azioni € 50.000; 

riserve di utili € 37.000 (di cui € 3.000 riserva legale indisponibile); 

utile 2024 destinato a riserva € 10.000; 

utile 2025 destinato a riserva € 2.000.

L'assemblea delibera la distribuzione di € 50.000 attingendo, per espressa volontà dei soci, alla riserva sovrapprezzo.

Per effetto della presunzione assoluta dell'art. 47, c. 1 TUIR, la distribuzione si considera prioritariamente formata dagli utili e dalle riserve di utili liberamente disponibili. Pertanto, la riqualificazione fiscale è la seguente: € 34.000 (riserve di utili al netto della legale) + € 10.000 (utile 2024) = € 44.000 trattati come dividendi imponibili in capo ai soci; i residui € 6.000 conservano natura di riserva di capitale e riducono il costo fiscale della partecipazione.

Nel prospetto, il rigo RS131 (Riserve di capitale) registrerà un decremento di € 6.000, il rigo RS134 (si precisa che tutti gli utili si sono formati dopo il 2020) un decremento di € 34.000 e il rigo RS141 indicherà l'utile accantonato per € 2.000.

Esempio 2 — Copertura perdite con riserve stratificate

La Gamma S.p.A. chiude il 2025 con una perdita di € 30.000 e dispone di riserve di utili così stratificate: € 10.000 prodotti fino al 2007 (RS135), € 15.000 prodotti dal 2008 al 2016 (RS136), € 12.000 prodotti nel 2017 (RS136A). L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera la copertura della perdita mediante utilizzo delle riserve.

Applicando il criterio dell'utilizzo prioritario delle riserve fiscalmente più "costose" per il socio (circ. 8/E/2009), la copertura assorbirà per primi € 12.000 dalla riserva del 2017 (aliquota 58,14% per il socio qualificato), poi € 15.000 dalla riserva 2008-2016 (49,72%) e residui € 3.000 dalla riserva fino al 2007 (40%). Nel prospetto, il rigo RS141 espone la perdita coperta e i righi RS135, RS136, RS136A registrano decrementi pari, rispettivamente, a € 3.000, € 15.000 e € 12.000.

Riserve in sospensione e affrancamento agevolato 2026

Il rigo RS140 ospita le riserve in sospensione d'imposta, caratterizzate dalla doppia tassazione in caso di distribuzione (in capo alla società e al socio). La legge di Bilancio 2026 (art. 1, cc. 44-45 della L. 199/2025), in combinato disposto con l'art. 14 del D.Lgs. 192/2024 e con il D.M. 27.06.2025, ha riaperto i termini per l'affrancamento straordinario di tali riserve mediante imposta sostitutiva di IRPEF, IRES e IRAP nella misura del 10%, indeducibile.

L'agevolazione riguarda i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione esistenti nel bilancio in corso al 31.12.2024 e residuanti al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025. L'imposta è liquidata nel quadro RQ del modello Redditi 2026 e versata in quattro rate di pari importo (la prima entro il 30.06.2026, le successive al 30.06.2027, 30.06.2028 e 2.07.2029). Sono escluse, tra le altre, le riserve indivisibili delle cooperative ex art. 2545-ter c.c. (salvo designazione di una porzione come riserva in sospensione con i requisiti richiesti), nonché quelle vincolate da imposte diverse da redditi e IRAP.

Sotto il profilo dichiarativo, l'affrancamento determina lo "svuotamento" del rigo RS140 in misura corrispondente all'importo affrancato, con conseguente riclassificazione della riserva nel rigo coerente con la sua nuova natura fiscale.

Aree di rischio nella compilazione e cause di rettifica

L'esperienza professionale evidenzia ricorrenti criticità: omessa o tardiva evidenza dei decrementi a seguito di distribuzioni, errata classificazione delle poste a natura mista, mancato aggiornamento della stratificazione cronologica, disallineamenti tra il prospetto fiscale e la nota integrativa civilistica, distribuzioni di riserve in sospensione effettuate senza affrancamento e non assoggettate a tassazione. Particolare attenzione merita il caso delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni), nelle quali la stratificazione delle riserve dei soggetti coinvolti deve essere ricostruita e "trasportata" nel prospetto del soggetto risultante, evitando la perdita di tracciabilità.

Un prospetto compilato in modo incoerente espone la società a possibili rettifiche in sede di controllo automatizzato e di accertamento sostanziale, con riqualificazione delle distribuzioni e contestazione dell'imposta non versata, oltre a sanzioni e interessi. Per questa ragione, il prospetto va inteso non come un adempimento formale di fine campagna dichiarativa, ma come uno strumento di compliance da costruire e aggiornare lungo tutto il ciclo di vita della società.

Riferimenti normativi

  • Art. 1, cc. 44-45, L. 199/2025 (Bilancio 2026)
  • D.M. 27.06.2025
  • Art. 2445, cc. 2 e 3, c.c.
  • Art. 2545-ter, c.c.
  • Circ. Ag. Entrate 13.03.2009, n. 8/E
  • Circ. Ag. Entrate 1.03.2022, n. 6/E
  • Norme ADC n. 162/2006 e n. 173/2008
  • Circ. Assonime n. 37/2008 e n. 20/2010

 

  

  

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