18 maggio 2026

Modello Redditi 2026: come indicare senza errori l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta

Speciale dichiarazioni n. 11 - 2026
Autore: Giovanni Riccio

L’articolo 1, comma 44, della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) consente nuovamente l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta. Con l’opzione da esercitare nel modello redditi 2026 si evita che la distribuzione delle riserve possa ingenerare ipotesi di tassazione in capo all’impresa. Particolari vantaggi sono ad appannaggio dei soggetti trasparenti.

Premessa

L’articolo 1, comma 44, delle legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) consente nuovamente l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta.

È, infatti, previsto che “i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento. L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi”.

È interamente confermato lo schema dell’analoga previsione contenuta nell’articolo 14 del D. Lgs. 13/12/2024, n. 192, di riforma dell’IRPEF e dell’IRES. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al decreto del vice Ministro Leo emanato lo scorso 27 giugno 2025, con il quale sono state emanate le regole attuative in applicazione del richiamato articolo 14.

I requisiti soggettivi 

Possono esercitare l'opzione per l'affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta i soggetti in contabilità ordinaria, anche per opzione, che li abbiano iscritti in bilancio. Risultano, pertanto, esclusi i soggetti in contabilità semplificata ex articolo 18 del D.P.R. 600/73.

Per i soggetti non residenti che operano nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione, possono essere oggetto di affrancamento i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in parola, rilevati nel rendiconto economico e patrimoniale, di cui all’articolo 152 del TUIR, anche se imputati al fondo di dotazione.

Le riserve affrancabili

La normativa di riferimento delle riserve in parola si rinviene negli articoli da 10 a 16 della L. 342/2000, alla quale si rifanno i successivi interventi del Legislatore in tema di rivalutazione dei beni d’impresa.

La definizione delle riserve in sospensione di imposta può essere desunta dalla circolare ministeriale n. 310 del 4/12/1995.

 “I fondi e le riserve in sospensione di imposta, quali poste ideali di patrimonio netto, sono quelli per i quali l'imposizione è stata rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione”.
 

La circolare richiamata pone la seguente distinzione:

  • riserve tassabili in ogni caso (es. riserve per contributi ex art. 55 co. 3 lett. b) del "vecchio" TUIR, riserva da condono di cui alla L. 516/82 e alla L. 413/91), dette anche riserve in sospensione radicale;
  • riserve tassabili solo in caso di distribuzione (tipicamente, sono tali le riserve di rivalutazione monetaria costituite ai sensi degli artt. 10 ss. della L. 342/2000 e delle leggi di rivalutazione successive, strutturate anch'esse secondo le disposizioni della L. 342/2000), dette anche riserve in sospensione moderata.

Sono affrancabili entrambi i tipi di riserve, sia in sospensione radicale che moderata.

Esempi riserve tipo 1) – regime di sospensione radicale:

  • riserve vincolate a seguito dell’opzione per il “riallineamento”, ai fini fiscali, dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi delle disposizioni che si sono avvicendate nel tempo, tra cui, l’articolo 1, comma 147, della legge n. 147 del 2013, l’articolo 1, comma 564, della legge n. 232 del 2016, l’articolo 110, comma 8, del D.L. n. 104 del 2020;
  • le riserve e i fondi iscritti, ai sensi delle previsioni contenute nell’articolo 55, comma 3, lettera b), del TUIR, vigente fino al 31 dicembre 1997;
  • i fondi rilevati, in occasione dell’iscrizione in bilancio di attività in precedenza omesse (cd. “riserve da condono”).

Esempi riserve tipo 2) – regime di sospensione moderato:

  • rivalutazione con riconoscimento fiscale di cui alla
    • legge 29 dicembre 1990, n. 408;
    • legge 30 dicembre 1991, n. 413;
    • legge 21 novembre 2000, n. 342;
    • legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    • legge 24 dicembre 2003, n. 350;
    • legge 23 dicembre 2005, n. 266;
    • decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
    • legge 27 dicembre 2013, n. 147;
    • legge 11 dicembre 2016, n. 232;
    • articolo 6-bis e 12-ter, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
    • articolo 110 decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

L’opzione per l’affrancamento non riguarda le riserve da rivalutazione solo civilistica in quanto non sono in sospensione di imposta, bensì costituiscono ordinarie riserve di utili.

Sono, ad esempio, escluse le seguenti riserve:

  • riserve derivanti dalla rivalutazione dei beni d'impresa effettuata, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 185/2008 e dell'art. 110 del D.L. 104/2020, con effetti esclusivamente civilistici, perché non sono in sospensione d'imposta, bensì costituiscono ordinarie riserve di utili;
  • riserve derivanti dall’applicazione delle deduzioni extracontabili dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • riserve di cui all’articolo 60, comma 7-bis e seguenti, del D.L. n. 104 del 2020 (sospensione ammortamenti).

Sono escluse le riserve il cui vincolo di indisponibilità fiscale è determinato sulla base di imposte diverse da quelle sui redditi o dall’Irap.

Le riserve ed i fondi in sospensione sono ammessi all’affrancamento anche se sono stati imputati al capitale sociale:

  • i saldi attivi di rivalutazione iscritti in un’apposita riserva per effetto della rivalutazione dei beni dell’impresa operata ai sensi di specifiche disposizioni normative con conseguente riconoscimento fiscale dei maggiori valori;
  • i fondi o di altre riserve iscritti nello stato patrimoniale, ad eccezione delle riserve derivanti dall’applicazione delle deduzioni extracontabili dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244

L’imposizione sostitutiva

Preliminarmente va evidenziato quanto segue:

  • è ammesso l’affrancamento parziale (sia parte di una riserva, che solo alcune di eventuali diverse riserve iscritte in bilancio);
  • l’affrancamento è possibile in riferimento al minore importo tra quello delle riserve in sospensione esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e quello relativo al bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025.

Non sono affrancabili le riserve in sospensione d’imposta la cui attribuzione ai soci è adottata con delibera avente data anteriore a quella di inizio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (è irrilevante il pagamento ai soci).

Eventuali riserve da ricostituire, in linea di principio, non essendo esistenti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, non possono essere oggetto di affrancamento.

L’affrancamento sconta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento

La base imponibile è rappresentata dall’importo del saldo attivo di rivalutazione monetaria risultante dal bilancio, quindi al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione a suo tempo versata.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
Il versamento può essere effettuato anche mediante compensazione nel modello F24, di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 241/ 1997, nonché avvalendosi della maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 435/2001, o delle disposizioni che disciplinano il ravvedimento operoso, sussistendone i presupposti, contenute nell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.

Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

L’imposta sostitutiva non versata, quindi, è iscritta a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del D.P.R. 602/1973.

L’imposta sostitutiva deve considerarsi indeducibile ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi (ai sensi dell’articolo 99 del TUIR) e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Modalità di opzione per l’affrancamento

L’opzione si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, dell’ammontare dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi oggetto di affrancamento e della relativa imposta sostitutiva.

In particolare, è necessario, in ipotesi di modello SC 2026, la sezione VII-B che contiene il rigo RQ29.

In tale rigo, come precisato dalle istruzioni, va indicato, in colonna 1, l’ammontare complessivo dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta e, in colonna 2, l’importo corrispondente all’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, 10 per cento, all’importo di colonna 1; tale imposta è versata utilizzando il codice tributo “1867”, obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima, da indicare in colonna 3, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Ne consegue che

  • i soggetti che beneficiano di eventuali rinvii dei termini di versamento possono usufruirne anche in relazione all’imposta sostitutiva dovuta;
  • per le società di capitali i termini di versamento seguono quelli connessi ai tempi di approvazione del bilancio.

Non sono previsti interessi sulla dilazione di pagamento.

Né il D.M., né la relazione, intervengono circa la possibilità dell’estinzione anticipata del debito tributario in esame. Si ritiene, tuttavia, che, come chiarito dalla circolare n. 6/E del 13/2/2006 (risposta 6.3), emanata in riferimento all’analoga previsione normativa di cui al comma 469 dell'articolo unico della legge finanziaria per l'anno 2006 (legge n. 266 del 23 dicembre 2005), sia possibile effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo di rivalutazione anche anticipatamente in unica soluzione. Il termine obbligatoriamente va inteso nella necessità che ordinariamente non è possibile effettuare il versamento in date successive a quelle previste.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è rappresentata dall’importo del saldo attivo di rivalutazione monetaria risultante dal bilancio oggetto di affrancamento, quindi al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione a suo tempo versata.
Ciò risulta conforme alle indicazioni della circolare n. 6/E del 1/3/2022, che, ai fini dell’affrancamento, ha affermato l’imposizione al netto dell’imposta sostitutiva. Con tale arresto di prassi l’Erario ha modificato le indicazioni precedenti e si è conformata alla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sentenza 22 settembre 2020, n. 19772 e ordinanza 18 aprile 2018, n. 9509).

Per la compilazione si veda l’esempio proposto in calce al presente lavoro.

L’imposta dovuta viene riportata nel rigo RX19.

Il mancato pagamento è irrilevante ai fini del perfezionamento dell’affrancamento.

Le modalità di compilazione dei modelli PF ed SP sono analoghe.

Effetti dell’affrancamento

L’articolo 13, comma 4, della L. 342/2000, prevede che “le riduzioni del capitale deliberate  dopo l'imputazione  a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle  già iscritte   in   bilancio   a  norma di precedenti leggi di rivalutazione,  abbiano anzitutto  per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del  capitale formata con l'imputazione di tali riserve”, pertanto, qualora si realizzi la presunzione in esame, si concretizza la fattispecie della tassazione anche in capo alla società.

Inoltre, in caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

Gli effetti fiscali della distribuzione delle riserve in parola sono declinati dall’articolo 13, comma 3, della L. 388/2000, secondo il quale se il saldo attivo da rivalutazione monetaria viene distribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva in parola, ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

In conseguenza della distribuzione, nel relativo esercizio, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell’IRPEF e dell’IRES pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata nei precedenti esercizi.

Gli effetti dell’attribuzione della riserva in capo ai soci variano a seconda del tipo di società:

  • in caso di società di capitali, il socio subisce la tassazione delle somme ricevute quali dividendi;
  • in ipotesi di società di persone in contabilità ordinaria, la società, in applicazione del principio di trasparenza, attribuisce ai soci sia il reddito corrispondente al saldo attivo di rivalutazione, che il credito per l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione, il socio subisce la tassazione su tale reddito e scomputa il credito d'imposta.

In conseguenza dell’opzione per l’affrancamento straordinario oggetto del presente lavoro le riserve derivanti dalle rivalutazioni monetarie effettuate ai fini fiscali e non affrancate all’epoca della loro iscrizione in bilancio, cessano lo status di “sospensione di imposta”.

Ne consegue un diverso regime in ipotesi di distribuzione delle stesse.

Se a procedere sono le società di capitali, non si determina alcun imponibile in capo alle stesse (l’affrancamento fa sì che la distribuzione non sia più imponibili ai fini IRES). Non muta, invece, la posizione del socio percettore, che, comunque, deve dichiarare i dividendi percepiti.

Per effetto dell’affrancamento, in pratica, nei soggetti IRES la riserva di rivalutazione diviene una comune riserva di utili. Ne consegue, anche, l’applicazione della presunzione dell’articolo 47 del TUIR, in base al quale, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve di utili per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta

Nel caso di società di persone in contabilità ordinaria, l’affrancamento assolve l’imposizione sia in capo alla società, che ai soci, i quali, quindi, in ipotesi di distribuzione non subiscono alcuna tassazione. Una situazione analoga si verifica in ipotesi di soggetti trasparenti ex artt. 115 e 116 del TUIR.

A tal fine dev’essere anche considerato il disposto dell’articolo 68, comma 6, del TUIR, in base al quale le somme attribuite al socio per trasparenza concorrono alla formazione del costo fiscale della partecipazione, che aumenta per i redditi imputati al socio, diminuisce per le perdite imputate e degli utili distribuiti al socio, fino a concorrenza dei redditi imputati.

L’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 27 del 10/2/2026 ha precisato quanto segue: “si ritiene che, perfezionato l'esercizio dell'opzione con le modalità e nei termini sopra indicati, l'Affrancamento produca i suoi effetti (ossia, la rimozione  nel caso in esame  del vincolo di sospensione fiscale su parte del saldo attivo risultante dalla Rivalutazione) in relazione al periodo d'imposta per il quale detta opzione viene esercitata, ossia per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024”.

Due conseguenze pratiche:

  1. per il quantum indicato in dichiarazione si realizza la rimozione del vincolo di sospensione: quella quota del saldo attivo di rivalutazione non è più tassabile in capo alla società in caso di distribuzione (fermi, ovviamente, i vincoli e i limiti civilistici);
  2. lo stesso quantum determina un decremento delle riserve in sospensione nel “Prospetto del capitale e delle riserve” e un pari incremento delle riserve di utili.

Secondo l’Agenzia, quindi, l’importo affrancato confluisce nel saldo finale delle riserve di utili al 31 dicembre 2025 e, se distribuito successivamente (dal 1° gennaio 2026), segue le regole ordinarie dei dividendi.

Eventuali distribuzioni delle riserve avvenute tra tale data e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi (il cui termine cade al 31/10/2026) non rappresentano causa ostativa alla fruizione dell'agevolazione.

Per le modalità di compilazione del quadro RS si veda l’esempio successivo.

Operazioni straordinarie

L’articolo 6 del citato provvedimento regolamentare chiarisce gli effetti dell’operazione in ipotesi di trasformazione di imprese commerciali, sia qualora si tratti di trasformazione regressiva, che nel caso di progressiva.

È sancito che il soggetto derivante dalla trasformazione può operare l’affrancamento in esame e che le riserve di utili in sospensione d’imposta, il cui affrancamento è stato eseguito dalla società trasformata, si considerano formate nel periodo d’imposta per il quale è esercitata l’opzione per l’affrancamento nella dichiarazione dei redditi.

Le ipotesi configurabili, come illustrato dalla relazione al decreto in parola sono due.

Qualora si tratti di trasformazione di un soggetto passivo IRES in una società soggetta all’IRPEF (ad esempio snc, sas e soggetti equiparati ex articolo 5 del TUIR), in regime di contabilità ordinaria, le riserve in sospensione d’imposta iscritte nel bilancio della società trasformanda e che sono state evidenziate nel bilancio della società trasformata, con indicazione della loro origine e vincolo di sospensione, possono essere da quest’ultima affrancate. Le riserve in parola si considerano costituite nel medesimo periodo d’imposta a cui si riferisce l’affrancamento, con la conseguenza che, nel caso di specie, l’affrancamento estingue, in caso di distribuzione, l’obbligazione tributaria in capo ai soci. Si applica, in pratica, il regime della trasparenza valido per il tipo societario a valle del processo di trasformazione.

In caso, invece, di trasformazione di un soggetto IRPEF, in regime di contabilità ordinaria, in soggetto

IRES, le riserve in sospensione d’imposta iscritte nel patrimonio della società trasformanda e che sono state evidenziate nel bilancio della società trasformata, con indicazione della loro origine e vincolo di sospensione, possono essere affrancate dal soggetto IRES risultante dalla trasformazione. Dette riserve si considerano costituite nel medesimo periodo d’imposta a cui si riferisce l’affrancamento, con la conseguenza che, nel caso di specie, l’affrancamento operato dal soggetto IRES rende distribuibili le riserve di utile senza che queste concorrano a tassazione in capo alla società, restando, invece, ferma la tassazione in capo ai soci, a titolo di dividendo, nelle ipotesi in cui le riserve in sospensione fossero in origine riserve di utili. Nuovamente, il regime di tassazione in capo ai soci in ipotesi di distribuzione è quello della società trasformata.

Aspetti contabili

Secondo le indicazioni dell’OIC 25, quando “la normativa fiscale [prevede] la facoltà per una società di riallineare il valore fiscale delle riserve in sospensione di imposta mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette (cd. affrancamento). In questi casi, il debito per imposta sostitutiva è iscritto nello stato patrimoniale della società in contropartita ad una riserva di patrimonio netto dopo aver riversato, se presenti, le relative imposte differite. Gli eventuali interessi dovuti nel caso di pagamento rateale dell’imposta sostitutiva sono rilevati per competenza quando matureranno e sono imputati al conto economico”.

In pratica, è prevista la possibilità di imputazione della riserva ad una qualsiasi delle riserve del patrimonio che compongono il patrimonio netto, non necessariamente a quella oggetto di affrancamento.

Il principio contabile, inoltre, specifica il trattamento contabile da seguire nel caso in cui la società avesse invece iscritto, in sede di rilevazione della riserva da rivalutazione, una passività per imposte differite.

In particolare, viene stabilito che, se tali imposte sono state stanziate, esse vanno riversate in contropartita al debito per imposta sostitutiva.

Esempio 

Una società ha provveduto alla rivalutazione ai fini fiscali di cui all’articolo 110 del D.L. 104/2020. Di seguito il calcolo dell’imposta dovuta per l’affrancamento e delle relative rate da versare.

IMPORTO RISERVA IN BILANCIO

IMPOSTA SOSTITUTIVA 10%

500.000

        50.000

Versamenti:

RATA

IMPORTO

SCADENZA

1

12.500

Entro il termine del versamento del saldo delle imposte anno 2025

2

12.500

Entro il termine del versamento del saldo delle imposte anno 2026

3

12.500

Entro il termine del versamento del saldo delle imposte anno 2027

4

12.500

Entro il termine del versamento del saldo delle imposte anno 2025

La compilazione della sezione VII-B del quadro RQ necessaria al perfezionamento dell’opzione è proposta di seguito.

Secondo le indicazioni dell’interpello n. 27/2026, l’effetto dell’affrancamento, vale a dire il venir meno del vincolo della sospensione di imposta, con la conseguente assunzione della status fiscale (ad esempio) di riserva di utili, dev’essere recepito già nel modello SC 2026, il cui prospetto del capitale e delle riserve dev’essere compilato come segue:

L’esperto

È possibile procedere all’affrancamento della rivalutazione effettuata esclusivamente ai fini civilistici in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 110 del D.L. 104/2020?

No. Le riserve da rivalutazione effettuate esclusivamente ai fini civilistici non sono riserve in sospensione di imposta, bensì ordinarie riserve di utili, pertanto non è possibile procedere all’affrancamento.

L’imposta sostitutiva sull’affrancamento può essere oggetto di compensazione?

Si. Nel silenzio normativo, in assenza di un espresso divieto, il versamento dell’imposta sostitutiva può essere oggetto di compensazione. Naturalmente la compensazione deve avvenire nel rispetto della normativa di cui all’ art. 37, co. 49-quinquies, del D.L. 223/2006, introdotto dall'art. 1, co. 94, della L. 213/2023, sostituito dall'art. 4, co. 2, del D.L. 39/2024.

L’imposta sostitutiva costituisce un onere deducibile dal reddito imponibile e dal valore della produzione rilevante ai fini IRAP?

No. Come chiarito dalla Relazione al regolamento di attuazione, “in continuità con le precedenti disposizioni relative all’imposta sostitutiva correlata all’affrancamento di riserve in sospensione d’imposta, deve inoltre considerarsi che l’onere sostenuto per il pagamento dell’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi (ai sensi dell’articolo 99 del TUIR) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (in quanto il predetto onere non transita in una voce rilevante ai fini IRAP”.

Riferimenti 

  • Articolo 14, decreto legislativo 13/12/2024, n. 192
  • Articoli da 10 a 16, legge 21 novembre 2000, n. 342
  • Articolo 1, comma 44, legge 30 dicembre 2025, n. 199
  • D.M. 27/6/2025
  • Circolare n. 310, 4/12/1995
  • Circolare n. 6/E, 1/3/2022
  • Cassazione, ord. n. 9509, 18/4/2018
  • Cassazione, sent. n. 19772, 22/9/2020
  • Interpello n. 27, 10/2/2026
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  • SP n. 11 - Modello Redditi 2026 come indicare l’affrancamento straordinario riserve in sospensione di imposta.pdf (528 kB)
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