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La Riforma fiscale ha profondamente ridefinito le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo, con effetti già a partire dal periodo d’imposta 2024.
Le novità, contenute nei nuovi articoli da 54 a 54-septies del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), trovano quindi applicazione nella dichiarazione dei redditi 2026 per il periodo d’imposta 2025 e, in termini operativi, nella compilazione del modello Redditi Persone Fisiche 2026.
Il presente contributo analizza le principali innovazioni con particolare attenzione alle ricadute operative nella compilazione del Quadro RE e, per i contribuenti forfetari, del Quadro LM.
La principale novità è rappresentata dall’introduzione del principio di onnicomprensività.
In particolare il nuovo art. 54 del TUIR stabilisce che il reddito di lavoro autonomo è determinato come differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività, e le spese sostenute.
Rispetto alla normativa previgente, il reddito del professionista non è più calcolato come differenza tra soli compensi percepiti e spese sostenute. In passato, infatti, alcune componenti positive venivano trattate separatamente.
Ad esempio, nel caso in cui un professionista avesse percepito compensi per l’esecuzione di un incarico professionale pari a euro 5.000,00 e ulteriori indennità per la cessione di clientela pari a euro 1.000,00:
Con la novità introdotta dalla legge di bilancio 2024, che ha recepito il principio di onnicomprensività (in linea con quello previsto per il reddito da lavoro dipendente) ed ha abrogato il comma 1-quater dell’art. 54 TUIR, il reddito viene determinato considerando tutte le componenti positive percepite, a qualsiasi titolo.
Pertanto, riprendendo l’esempio precedente, il reddito complessivo da dichiarare sarà pari a euro 6.000,00, interamente da indicare nel rigo RE2, colonna 2.
La nuova formulazione della norma ha inoltre chiarito analiticamente cosa non concorreno a formare il reddito, ovvero le somme percepite a titolo di;
Rispetto alla disciplina previgente, si conferma il criterio di cassa, ma con alcune eccezioni, e restano disciplinate per competenza, ammortamenti, canoni di leasing, quote di TFR.
La riforma introduce un criterio di coordinamento tra il momento di percezione del compenso e quello di effettuazione della ritenuta da parte del committente. In particolare, viene stabilito che l’imputazione temporale del reddito deve essere allineata al momento in cui il committente effettua la ritenuta, cioè quando la somma esce dalla sua disponibilità, anche se l’accredito al professionista avviene in un momento successivo, come nel caso del bonifico.
Le novità normative si riflettono direttamente sulla compilazione del Quadro RE.
Particolare rilievo assume la disciplina delle spese addebitate analiticamente. Tali somme, infatti, pur essendo escluse dalla formazione del reddito del professionista, devono essere adeguatamente e puntualmente documentate. Inoltre, per specifiche categorie di spese – quali vitto, alloggio e trasporti pubblici – l’esclusione dal reddito è subordinata al rispetto del requisito della tracciabilità dei pagamenti.
In assenza di strumenti di pagamento tracciabili, le somme addebitate rischiano di concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo, in coerenza con il principio di onnicomprensività.
Con l’introduzione della legge di bilancio 192/2024 ha disposto che, con l’art 54-ter del TUIR a partire dal periodo d’imposta 2024, il trattamento fiscale dei rimborsi analitici subisce una modifica rilevante. In particolare, i rimborsi delle spese sostenute dal professionista nello svolgimento del proprio incarico e addebitate analiticamente al committente, non concorre alla formazione del reddito. Ai sensi dell’art. 54 comma 2-bis, le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporti mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, non concorrono alla formazione del reddito se effettuati con strumenti di pagamento tracciabili.
Le spese di vitto e alloggio analiticamente addebitate e sostenute con metodo tracciato, che sono state oggetto di rimborso, non confluiscono nel rigo RE15, in quanto non assumono più rilevanza né reddituale né deduttiva.
Resta fermo che, in mancanza del requisito della tracciabilità, i rimborsi tornano a concorrere alla formazione del reddito e devono essere inclusi nel rigo RE2, mentre le relative spese tornano ad essere deducibili secondo le regole ordinarie.
Supponiamo che nel periodo d’imposta 2025, un professionista nell’espletamento di un incarico, percepisce un compenso di professionale € 10.000; e sostiene spese analiticamente addebitate tra cui spese di vitto e alloggio pagate con metodo tracciato, pari a 5000,00 euro e altre spese non addebitate o non tracciate pari ad euro 2.000,00. Inoltre il professionista addebita altre spese addebitate forfettariamente pari a 200,00, pertanto;
In dichiarazione dei redditi 2026 si avrà:
L’articolo 54-septies si inserisce nella nuova disciplina del reddito di lavoro autonomo con la funzione di sistematizzare le spese deducibili. Esso stabilisce che sono deducibili le spese inerenti all’attività professionale, effettivamente sostenute e documentate, distinguendo tra costi addebitati analiticamente i quali non concorrono alla formazione del reddito e sono integralmente indeducibili, e quelli direttamente collegati all’attività che sono integralmente deducili e costi parzialmente deducibili nei casi di utilizzo promiscuo e costi relativi a beni strumentali o immateriali deducibili mediante ammortamento. La norma contribuisce così a rendere il sistema più analitico e coerente, riducendo la frammentazione normativa
L'Architetto Rossi sostiene per conto di un cliente spese per un sopralluogo (viaggio e pernottamento) pari a € 300, pagate con carta di credito professionale. Emette fattura per il compenso professionale di € 5.000.
Trattamento in fattura:
Compenso: € 5.000
Riaddebito spese analitiche (ex art. 54 TUIR): € 300
Totale imponibile: € 5.300 (+ IVA e CPA)
Impatto operativo nel Quadro RE (Redditi 2026):
Tuttavia con riferimento al periodo d’imposta 2024 (dichiarazione dei redditi 2025), i rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista nell’esecuzione del proprio incarico dovevano essere indicate anche nel rigo RE15, andando a specificare se queste spese fossero state addebitate analiticamente al committente oppure no, e di indicare conseguentemente l’ammontare di queste spese definite deducibili alla luce della modifica normativa.
Con la riforma del reddito di lavoro autonomo, il legislatore ha introdotto l’art. 54-ter del TUIR, dedicato alla disciplina fiscale delle spese sostenute dal professionista nell’esecuzione dell’incarico.
La norma si inserisce nel nuovo impianto basato sul principio di onnicomprensività del reddito, ma introduce regole specifiche per evitare effetti distorsivi legati ai meri rimborsi.
Le spese sostenute dal professionista e analiticamente riaddebitate al committente non concorrono alla formazione del reddito.
Tali somme, infatti:
Si tratta di una disciplina coerente con la natura “di passaggio” di tali importi.
Per le spese sostenute dal professionista e analiticamente riaddebitate al non rimborsate dal committente, l’art. 54-ter prevede la deducibilità solo al verificarsi di specifici eventi, quali:
Per i crediti di importo non superiore a 2.500 euro, la deducibilità è ammessa anche decorso un anno dalla fatturazione senza rimborso.
L'introduzione del principio di onnicomprensività e l'esclusione dei rimborsi spese analitici dai compensi richiede un'attenzione particolare nel raccordo tra il Quadro RE e il Modello ISA (es. ISA AK02U per architetti o BK01U per consulenti).
I dati del Modello ISA devono essere coerenti con il Quadro RE.
Variabile "Compensi dichiarati": In questo campo andrà riportato l'importo indicato nel rigo RE2. Pertanto, i rimborsi spese analitici e tracciati, essendo esclusi dal rigo RE2, non devono confluire nemmeno nei compensi del modello ISA.
Variabile "Spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande": Coerentemente con il Quadro RE, verranno indicate solo le spese rimaste a carico del professionista.
Nel regime forfettario disciplinato dalla L. 190/2014, non trovando applicazione l’art. 54 del TUIR, permane un quadro interpretativo non del tutto definito. In particolare, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito un chiarimento esplicito circa l’estensione della nuova impostazione fondata sul criterio di onnicomprensività.
Tuttavia, in via analogica, diversi elementi inducono a ritenere che tale principio possa essere considerato applicabile anche ai contribuenti forfettari. In questa prospettiva, si potrebbe quindi ritenere che il trattamento dei rimborsi segua la medesima logica prevista per i professionisti in regime ordinario. Ne consegue che, qualora il professionista, nello svolgimento dell’incarico, addebiti analiticamente al committente spese di vitto e alloggio sostenute con strumenti tracciabili, tali importi possano essere ricondotti nell’alveo dell’onnicomprensività.
A supporto di tale impostazione, si segnala inoltre che la Direzione Regionale Lombardia ha chiarito come i rimborsi analitici di spese sostenute per incarichi professionali non concorrano alla formazione del reddito né al raggiungimento della soglia di 85.000 euro, a condizione che siano rispettati i requisiti di tracciabilità previsti.
In assenza di un intervento ufficiale di portata generale, si tratta evidentemente di una lettura interpretativa, ma coerente con l’evoluzione normativa e con i primi orientamenti dell’Amministrazione finanziaria, che lasciano presumere un possibile allineamento anche per i soggetti in regime forfettario.
Riprendendo l’esempio di prima, per il professionista forfettario che addebita spese analiticamente in fattura, avremmo la seguente situazione;
L’art. 54-quinquies del TUIR disciplina in modo analitico il trattamento fiscale dei beni strumentali nel reddito di lavoro autonomo, distinguendo tra immobili in proprietà e immobili acquisiti in locazione finanziaria.
Per i beni immobili in proprietà, la norma conferma l’indeducibilità delle quote di ammortamento, ammettendo esclusivamente la deduzione delle spese di gestione e manutenzione nei limiti previsti.
Diversamente, per gli immobili acquisiti mediante leasing, il comma 1 dell’art. 54-quinquies stabilisce che i canoni sono deducibili secondo specifici vincoli temporali minimi (12 anni per gli immobili), mentre il comma 2 prevede la deduzione per competenza dei canoni maturati, con applicazione del criterio di imputazione temporale proprio del leasing.
Per gli immobili a utilizzo promiscuo, il comma 3 consente la deduzione del 50% della rendita o del canone, oltre alle spese di manutenzione e servizi nella medesima proporzione, confermando un regime di parziale indeducibilità legato all’uso personale del bene.
Il sistema normativo realizza così una netta distinzione tra proprietà e leasing, mantenendo per il primo un regime di non ammortizzabilità e per il secondo una deduzione progressiva dei canoni, coerente con la funzione finanziaria del contratto.
In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria relativo a beni strumentali, esclusi i beni artistici e di antiquariato, concorre a formare il reddito il valore normale del bene oggetto del contratto, al netto del prezzo di riscatto e dei canoni residui attualizzati alla data della cessione. Per i beni immobili, si considera inoltre la quota capitale dei canoni già maturati riferibile al terreno, indeducibile fiscalmente. La disciplina mira a evitare distorsioni nella tassazione delle operazioni di trasferimento del leasing, assimilando economicamente la cessione del contratto alla cessione del bene
Nel rigo RE4 devono essere indicate le plusvalenze relative ai beni strumentali, inclusi gli immobili acquistati negli anni 2007, 2008 e 2009, con esclusione degli oggetti d’arte, antiquariato o da collezione. Tali plusvalenze rilevano quando derivano da cessioni a titolo oneroso, da risarcimenti (anche assicurativi) per perdita o danneggiamento dei beni, oppure dalla destinazione degli stessi a finalità personali o estranee all’attività professionale.
Una novità di rilievo riguarda anche la cessione dei contratti di leasing (locazione finanziaria): in questi casi, va indicato il valore normale del bene, al netto del prezzo di riscatto e dei canoni residui attualizzati. Per gli immobili, occorre inoltre considerare la quota capitale dei canoni già maturati non deducibile perché riferibile al terreno (art. 54-bis, commi 1 e 3, del TUIR).
Sul fronte opposto, le minusvalenze relative ai beni strumentali risultano deducibili, salvo il caso in cui i beni siano destinati a uso personale o estraneo all’attività. Tali componenti negative devono essere indicate nel rigo RE18.
Supponiamo che nel periodo d’imposta 2022 un professionista abbia preso con contratto di leasing un immobile il cui uso è strumentale, e nel corso del 2025 abbia ceduto il contratto di leasing, in tal caso, il reddito imponibile è determinato assumendo il valore normale del bene alla data della cessione, al netto del prezzo di riscatto e dei canoni residui attualizzati.
Ad esempio, a fronte di un immobile con valore normale pari a 120.000 euro, prezzo di riscatto di 20.000 euro e canoni residui pari a 12.000 euro, la base imponibile sarà pari a 88.000 euro.
La disciplina consente di trattare l’operazione come una cessione economica del bene sottostante, evitando fenomeni di pianificazione fiscale e garantendo coerenza con il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo
Nel rigo RE7, colonna 2, vanno indicati:
Il D.Lgs. n. 192/2024 ha introdotto una rilevante novità per i lavoratori autonomi, inserendo nel TUIR il nuovo art. 54-quinquies, comma 1. La disposizione prevede che, analogamente a quanto già avviene per le imprese, i coefficienti di ammortamento dei beni strumentali siano ridotti alla metà nel primo periodo d’imposta di utilizzo, tale imposizione influenza la compilazione del Rigo RE7
La riforma è intervenuta in modo significativo sulla disciplina delle spese di manutenzione degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’arte o della professione, attraverso la ridefinizione contenuta nell’art. 54-quinquies, comma 2, del TUIR, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2024.
Per gli immobili ad uso promiscuo, la disciplina mantiene il medesimo criterio temporale di ripartizione, ma riduce la deducibilità al 50%, coerentemente con la parziale inerenza del bene all’attività professionale.
Le spese di manutenzione ordinaria, invece, non subiscono modifiche sostanziali: restano integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento, ovvero nella misura del 50% per gli immobili utilizzati promiscuamente.
Ai fini dichiarativi, la quota di competenza imputabile all’anno 2025 (così come quelle relative agli esercizi successivi) deve essere indicata nel rigo RE10 del modello Redditi.
Rispetto al previgente assetto normativo, la disciplina precedente prevedeva infatti un sistema più complesso e frammentato: le spese di manutenzione, ammodernamento e ristrutturazione non capitalizzate erano deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultante all’inizio del periodo d’imposta, con l’eventuale eccedenza ripartita in quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per gli immobili ad uso promiscuo, era già prevista la riduzione forfettaria del 50% della deducibilità.
La disciplina delle spese per il personale e degli oneri connessi al lavoro dipendente, nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, è stata oggetto di una progressiva razionalizzazione, anche alla luce delle misure introdotte dal D.Lgs. n. 216/2023 e dai successivi interventi attuativi.
In particolare, è prevista una maggiorazione del 20% del costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato, che può essere portata in deduzione quale componente agevolativa del reddito professionale. Tale importo deve essere indicato anche in apposita colonna del prospetto dichiarativo e l’agevolazione risulta applicabile per più periodi d’imposta, includendo quello successivo al 31 dicembre 2024 e i due esercizi successivi.
È inoltre prevista una ulteriore maggiorazione del 30% del costo del personale, riferita ai lavoratori assunti a tempo indeterminato appartenenti a categorie considerate meritevoli di maggiore tutela. Anche in questo caso l’agevolazione segue la medesima logica pluriennale di applicazione.
Accanto alle misure agevolative, rientrano tra i costi deducibili:
Con riferimento alle spese di vitto e alloggio per trasferte dei dipendenti, è prevista la deducibilità nei limiti giornalieri di 180,76 euro per trasferte nazionali e 258,23 euro per trasferte estere, con applicazione del limite esclusivamente ai rimborsi analitici a piè di lista.
Resta infine confermato il divieto di deduzione per i compensi corrisposti a familiari dell’esercente arte o professione (coniuge, figli, ascendenti e altri soggetti assimilati), quando il rapporto di lavoro sia di natura dipendente o assimilata. Tale esclusione si estende anche ai relativi accantonamenti previdenziali e ai premi assicurativi sostitutivi.
La disciplina delle spese per il personale nel lavoro autonomo si arricchisce di specifiche misure agevolative e di regole puntuali in materia di deducibilità.
Nel rigo RE11 colonna 1, deve essere indicata la maggiorazione del 20% del costo del personale, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, prevista per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Nel rigo RE11 colonna 2, cui si affianca una maggiorazione del 30% nel caso di lavoratori appartenenti a categorie meritevoli di maggiore tutela previsti nell’Allegato 1 al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. Entrambe le agevolazioni devono essere evidenziate in dichiarazione (rispettivamente nelle colonne dedicate) e si applicano anche per il periodo d’imposta successivo al 2024 e per i due esercizi seguenti.
Nel rigo RE11 colonna 3, devono essere indicate;
Con riferimento alle trasferte dei dipendenti, le spese di vitto e alloggio sono deducibili entro il limite giornaliero di 180,76 euro in Italia e 258,23 euro all’estero, limitatamente ai rimborsi analitici a piè di lista.
Sul fronte delle esclusioni, non sono deducibili i compensi corrisposti ai familiari dell’esercente arte o professione (coniuge, figli e ascendenti) per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, né i relativi accantonamenti previdenziali o premi assicurativi sostitutivi. Restano invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dal professionista per tali familiari.
La disciplina delle spese per vitto, alloggio e rappresentanza (righi RE15 e RE16) deve oggi essere letta alla luce delle importanti novità introdotte dalla riforma del lavoro autonomo e dalla Legge di Bilancio 2025.
In via generale, nel rigo RE15 vanno indicate le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sostenute direttamente dal professionista, deducibili nella misura del 75% e nel limite del 2% dei compensi. Nel rigo RE16 confluiscono invece le spese di rappresentanza, anch’esse soggette a limiti percentuali (1% dei compensi).
Tuttavia, a partire dal periodo d’imposta 2025, occorre considerare un rilevante cambio di impostazione:
le spese sostenute dal professionista per conto del cliente e riaddebitate analiticamente in fattura non assumono più rilevanza fiscale, a determinate condizioni.
In particolare:
Ne deriva che nei righi RE15 e RE16 devono essere indicate solo le spese effettivamente rimaste a carico del professionista, mentre quelle riaddebitate analiticamente al cliente (se tracciate) restano completamente “fuori” dal reddito.