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Il presente lavoro illustra le caratteristiche salienti e la modalità di indicazione in dichiarazione dei redditi del credito di imposta riconosciuto per l’acquisto di beni strumentali nuovi introdotto dalla Legge di Stabilità 2021 (articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge 30 dicembre 2020, n. 178).
La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha posto fine all’agevolazione in parola, che, in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 è stata sostituita dall’iper-ammortamento.
L’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Stabilità 2021) ha previsto un credito di imposta a favore dei soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia.
Per la misura agevolativa in esame valgono i chiarimenti forniti con i documenti di prassi rilasciati in riferimento ai super ed agli iper ammortamenti (quali, tra gli altri, circolare AdE del 26 maggio 2016, n. 23 per i super ammortamenti e circolare congiunta AdE e MISE del 30 marzo 2017, n. 4 per gli iper ammortamenti).
I chiarimenti specifici sono stati forniti con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021.
Il credito d’imposta in esame è stato, inoltre, oggetto di numerosi interpelli.
Con l’articolo 6 del D.L. 39/2024 è stata introdotta una disciplina particolare per la fruizione degli investimenti relativi al 2023 ed a quelli effettuati a partire dal 1° gennaio 2024. Inoltre, la Legge di bilancio 2025 ha introdotto ulteriori limitazioni per gli investimenti effettuati nel 2025.
Le modifiche di cui sopra non impattano sulla compilazione del quadro RU dei modelli redditi.
A partire dal 2023 il credito di imposta matura esclusivamente in riferimento ai cd. beni 4.0, pertanto i soggetti beneficiari dell’agevolazione sono solo le imprese, sono esclusi i titolari di reddito di lavoro autonomo.
Gli investimenti agevolabili sono riconducibili a due categorie:
I beni per essere agevolati devono essere nuovi. Non sono ammessi i cd. beni merce.
Il regime contabile adottato è irrilevante ai fini della maturazione del bonus; quindi, ne possono beneficiare anche i forfettari.
Possono essere ammesse all’agevolazione le imprese che non si trovano in stato liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, ovvero altra procedura concorsuale.
Inoltre, le beneficiarie non devono risultare destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05261 del 14 aprile 2021, è stato precisato che sono esclusi solo gli investimenti effettuati nel periodo di applicazione della sanzione).
La fruizione del credito di imposta è subordinata alle seguenti condizioni:
Per fruizione si intende l’utilizzo in compensazione.
Gli investimenti da esporre nella dichiarazione relativa al periodo di imposta 2025 sono quelli relativi ai beni n“4.0” effettuati in tale periodo.
Gli investimenti si intendono effettuati secondo le regole di competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR (in tale senso la circolare n. 9/E 2021):
Rientrano nel perimetro dell’agevolazione per l’anno 2025 anche gli acquisti di beni strumentali effettuati nel cd. termine lungo, secondo il meccanismo della prenotazione.
La prenotazione si perfeziona per gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed entro il 30 giugno 2026 per i quali entro il 31 dicembre 2025 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto.
La tabella seguente riporta la misura del credito di imposta (anche in riferimento ai beni immateriali):
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Caratteristiche dei beni |
Bonus |
Costo investimenti |
Periodo |
|
Materiali 4.0 |
20% |
Fino a 2,5 mln |
Dal 1/1/2023 al 31/12/2025 (o termine lungo 30/6/2026) |
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10% |
Tra 2,5 e 10 mln |
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5% |
Tra 10 e 20 mln |
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5% |
(*) |
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Immateriali 4.0 |
20% |
Max 1 mln |
Dal 1/1/2023 al 31/12/2023 (o termine lungo 30/6/2024) |
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15% |
Max 1 mln |
Dal 1/1/2024 al 31/12/2024 (o termine lungo 30/6/2025) |
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Nessuna agevolazione |
Dal 1/1/2025 al 31/12/2025 |
||
(*) per "investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica", individuati con D.M., tra 10 e 50 milioni di euro (art. 10, D.L. 4/2022).
Le percentuali relative ai beni materiali 4.0 rispetto ai volumi di investimenti massimi ammessi devono intendersi applicabili secondo una logica per scaglioni (ad esempio a fronte di investimenti realizzati ed interconnessi nel 2024 pari a 5 mln, compete un credito di imposta pari al 20% sui primi 2,5 mln e pari al 10% sulla parte restante).
Il costo è determinato ai sensi dell’articolo 110 del TUIR.
È utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza necessità di preventiva indicazione in dichiarazione dei redditi.
L’utilizzo del credito di imposta relativo ad investimenti effettuati nel 2025:
Gli importi non utilizzati possono essere riportati a nuovo senza limitazioni temporali.
Se il bene è interconnesso in un periodo di imposta successivo a quello di entrata in funzione l’impresa ha la facoltà di iniziare a fruire del credito d’imposta maturato secondo le aliquote ordinarie.
Si badi che l’articolo 6 del D.L. 39/2024 sancisce quanto segue
I commi da 445 a 448 dell’articolo 1 della legge 31/12/2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025) sanciscono una ulteriore stretta al credito di imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla L. 178/2020. Tali disposizioni seguono quelle di cui articolo 6 del D.L. 39/2024.
Per gli investimenti in beni materiali 4.0 realizzati a partire dal 1° gennaio 2025 il tetto massimo complessivo dell’agevolazione è pari a 2,2 miliardi di euro.
Per dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 445 a 448 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono stati emanati dal MIMIT i decreti direttoriali del 15 maggio 2025 e del 16 giugno 2025.
Va evidenziato sono esclusi dalla nuova procedura di cui al D.M. 15 maggio 2025 gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024, con ordine e acconto minimo del 20%, ed effettuati nel 2025 (art. 2 D.M. citato: “per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024”).
Il percorso per l’accesso all’agevolazione per il 2025 è il seguente.
In caso di cessione a titolo oneroso, ovvero di destinazione a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso beneficiario dell’agevolazione, avvenuta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, ovvero di interconnessione, del bene che ha concorso al calcolo del bonus, il credito di imposta è ricalcolato escludendo dalla originaria base di computo del beneficio il costo del bene ceduto, ovvero delocalizzato all’estero.
Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per evitare il ricalcolo, esclusivamente per i beni materiali di cui all’allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, vale a dire per i beni materiali 4.0, sono ammessi gli investimenti sostitutivi, così come disciplinati dall’articolo 1, commi 35 e 36 della legge 27 dicembre 2017, n. 302.
La cessione del cespite agevolato, ovvero del contratto di leasing, nel contesto di un’operazione straordinaria (fusione, scissione, cessione di azienda e/o di ramo, conferimento) non determina l’applicazione del meccanismo di ricalcolo del credito di imposta.
“Nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il “periodo di sorveglianza” costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo” (circolare n. 9/E, cit.).
L’Agenzia, in ipotesi di furto del bene agevolato, sul presupposto che la disposizione antielusiva rappresentata dal meccanismo di ricalcolo mira ad evitare che siano attuati volontariamente investimenti di breve durata con il solo scopo di fruire dell’agevolazione, ritiene che eventi accidentali ed estranei alla volontà del beneficiario del bonus non possano essere equiparati, in termini di ricalcolo, alle ipotesi di cessione o di delocalizzazione all’estero; pertanto, il furto del cespite oggetto di agevolazione non genera il recapture. A tal fine è necessario che si proceda alla prevista denuncia del furto alle autorità competenti (circolare n. 9/E, cit.).
Pena la revoca dell’agevolazione,
In riferimento all’ultimo obbligo richiamato, l’Agenzia delle Entrate con le risposte agli interpelli nn. 438 e 439 del 5 ottobre 2020 ha chiarito che se la fattura originaria è cartacea l’annotazione può essere apposta in modo indelebile, anche con apposito timbro.
Se la fattura originaria è elettronica l’annotazione può avvenire sulla stampa della stessa, ovvero, in alternativa, mediante l’invio allo Sdi della originaria fattura con allegato un documento che contenga gli estremi della fattura originaria ed i riferimenti all’agevolazione.
Con la risposta all’interpello n. 270 del 18 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate nel ricordare che la norma prevede che “le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178. Va da sé che la medesima funzione è assolta dei documenti che certificano la consegna del bene quali il «documento di trasporto», per i quali resta fermo il predetto obbligo”.
In pratica, l’indicazione della norma agevolativa va apposta anche sui ddt.
In proposito occorre precisare che con l’interrogazione parlamentare n. 5-01787 del 9 gennaio 2024 è stata posta al MEF la questione dell’indicazione della norma agevolativa sui ddt.
Nella risposta si afferma che, stante il parere fornito dall’Agenzia delle Entrate, premesso che il credito di imposta, ovviamente, matura solo in riferimento agli investimenti effettivamente sostenuti, ribadito che tra i documenti idonei ad assolvere gli obblighi documentali del caso rientrano anche i documenti di trasporto, i quali, quindi, sono oggetto di annotazione, nel caso in cui la fattura contenga l’espresso riferimento alle norme agevolative, nonché la puntuale ed univoca indicazione dei ddt relativi alla fornitura agevolata, l’annotazione su tale documento può essere omessa.
Per gli investimenti in beni 4.0, sia materiali che immateriali, nel caso di beni di costo unitario superiore a 300.000 è necessaria la redazione di una perizia asseverata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (per i beni di costo unitario inferiore al citato limite la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.
L’agevolazione “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto” (articolo 1, comma 1059, L. 178/2020).
La prassi erariale è più volte intervenuta sull’argomento.
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Interpello |
Cumulabilità’ |
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604, 17/9/2021 |
Contributi regionali |
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508, 23/7/2021 |
Contratti di sviluppo |
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904, 18/6/2021 (DRE MI) |
Credito d’imposta ‘Sisma Centro Italia’ |
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157, 5/3/2021 |
Credito d’imposta ‘Investimenti nel Mezzogiorno’ e ‘Sisma Centro Italia’ |
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75, 2/2/2021 |
Condizione: assenza di espresso divieto di cumulo nell’altra norma agevolativa |
Il credito d’imposta maturato in corrispondenza di investimenti relativi a beni strumentali materiali ed immateriali cd. 4.0, nonché per quelli effettuati in beni immateriali ordinari è finanziato con i fondi del PNRR (risoluzione n. 68/E, 30 novembre 2021).
Il MEF con la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 ha chiarito che “le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato”.
Il credito d'imposta per investimenti 4.0 non è tuttavia cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per la transizione 5.0, riconosciuto per il 2024 e 2025 ai sensi dell'art. 38 del D.L. 19/2024.
Preliminarmente va precisato che il credito di imposta di cui ci occupiamo non è un aiuto di Stato; pertanto, non deve essere riportato nell’apposita sezione dei modelli dichiarativi (rigo RS401).
In tal senso si è espressa anche la prassi dell’Agenzia con le risposte agli interpelli n. 360 del 19 settembre 2020 e n. 157 del 5 marzo 2021, con le quali è stata confermata la cumulabilità di tale credito di imposta con quello derivante dagli investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015).
L’agevolazione dev’essere riportata nel quadro RU.
Il codice credito d’imposta è “2L”.
Per la compensazione tramite il modello F24 vanno utilizzati i codici tributo "6936" e "7077".
Per il credito di imposta in parola, nella sezione I del quadro RU, in aggiunta al rigo RU1 nel quale riportare il codice desumibile dalla tabella precedente, si rendono compilabili esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5 (colonne 1, 2 e 3) RU6, RU8, RU10 e RU12.
La compilazione della sezione I è la seguente.
Ipotizziamo in capo ad una srl la realizzazione e la interconessione nel 2025, di investimenti in beni materiali 4.0, secondo i valori riportati nella tabella successiva:
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Costo dei beni |
90.000 |
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Credito di imposta (20%) |
18.000 |
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Possibilità di utilizzo: |
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Anno 2025 |
6.000 |
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Anno 2026 |
6.000 |
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Anno 2027 |
6.000 |
La prima quota è stata compensata nel corso del 2025, sicché la compilazione della sezione I del quadro RU è la seguente.
Si deve, inoltre, procedere alla compilazione della sezione II.
In particolare, il rigo RU130 è dedicato all’esposizione degli investimenti effettuati nel periodo di imposta al quale si riferisce la dichiarazione.
Si badi che nel caso in cui per gli investimenti indicati l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello oggetto della dichiarazione occorre barrare la colonna 6 del rigo RU130.
Nel caso del nostro esempio la compilazione avverrà nel modo seguente (si ipotizza che gli investimenti siano compresi tra quelli di cui al gruppo I dell’allegato A):
Supponiamo di seguito, il caso in cui l’investimento sia stato oggetto di prenotazione nel 2025 ed effettuato nel termine lungo, vale a dire entro il 30 giugno 2026.
La compilazione della sezione I del quadro RU è proposta di seguito.
Gli investimenti prenotati devono essere evidenziati nel rigo RU140 (sezione II):
Per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2025 è possibile beneficiare del credito di imposta di cui alla L. 178/2020?
No. Tali investimenti sono stati agevolabili sino al 2024, ovvero se effettuati nel termine lungo del 30 giugno 2025, con perfezionamento della prenotazione entro il 31 dicembre 2025.
Per gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2025 ed effettuati nel termine lungo del 30 giugno 2026, in aggiunta al credito di imposta di cui alla L. 178/2020, è possibile beneficiare anche dell’iper-ammortamento?
No. Gli investimenti ipotizzati possono beneficiare esclusivamente dell’agevolazione di cui alla L. 178/2020. Possono beneficiare solo dell’iper-ammortamento nel caso di mancata effettuazione nel termine lungo, vale a dire oltre il 30 giungo 2026.
In caso di mancata annotazione dell’indicazione della norma agevolativa sulle fatture elettroniche esiste un rimedio per ovviarvi?
Si. Se la fattura originaria è elettronica l’annotazione può avvenire sulla stampa della stessa, ovvero, in alternativa, mediante l’invio allo Sdi della originaria fattura con allegato un documento che contenga gli estremi della fattura originaria ed i riferimenti all’agevolazione.
(prezzi IVA esclusa)