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I redditi dei terreni sono regolati dal Titolo I Capo II del TUIR, sono distinguibili in redditi dominicali e redditi agrari. Essi sono calcolati mediante l’applicazione delle tariffe di estimo determinate in base alla ubicazione e alla qualità del terreno e alla tipologia di coltura praticata dichiarata in catasto.
L’ammontare dei redditi può essere rilevato direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante in catasto. Per ogni variazione si deve dare comunicazione al catasto stesso.
In ogni caso, il proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola.
Se l’attività agricola è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola.
(prezzi IVA esclusa)