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Sui ricavi/compensi da adeguamento è dovuta l’Iva che va determinata applicando l’aliquota media. Il versamento della maggiore Iva dovuta a seguito di adeguamento va effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi. Inoltre, in base a quanto previsto dal comma 2, art. 2. D.p.r. n. 195/1999, i maggiori imponibili Iva derivanti dall’adeguamento del contribuente alle risultanze degli studi di settore, devono essere distintamente indicati in un’apposita sezione dei registri di cui all’art. 23 (registro delle fatture emesse) e all’art. 24 (registro dei corrispettivi), D.p.r. n. 633/72 entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi. Pertanto, i maggiori imponibili IVA dovevano essere annotati entro il 9 luglio oppure possono essere annotati entro il 20 agosto 2012.
(prezzi IVA esclusa)