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Ai fini civilistici, la liquidazione volontaria di:
- una società di persone, ha effetto immediato, con l’adozione della relativa delibera da parte dei soci (art. 2272 del codice civile);
- una società di capitali, ha effetto con l’iscrizione nel Registro delle imprese della relativa delibera dell’assemblea (art. 2484 del codice civile).
Per quanto riguarda le imprese individuali, l’art. 182, comma 1, ultimo periodo, del Tuir, stabilisce che, ai fini delle imposte sul reddito, la data di inizio della liquidazione è quella indicata nella dichiarazione di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972.
(prezzi IVA esclusa)