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L’art. 5 del D.L. n. 193/2016 ha uniformato il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative, sia a sfavore che a favore del contribuente: entrambe sono ora presentabili entro il termine previsto per l’accertamento (non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria). Il credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore ultrannuale deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui la stessa è presentata; per tale motivo, nel mod. 730/2017 è stato inserito il nuovo rigo F4, in cui vanno riportate le eccedenze risultanti da tali dichiarazioni presentate nel 2016.
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