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Termine prorogato a lunedì 2 maggio 2011, essendo il giorno 30 sabato. Ai sensi dell’art. 2963 del codice civile, del comma 8 dell’art. 6 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 e dell’art. 18 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, infatti, gli adempimenti che ricadono in giorno festivo sono considerati comunque tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
SOGGETTI INTERESSATI
Intermediari finanziari.
SCADENZA
Scade il termine per la comunicazione, da parte delle banche, delle società di intermediazione mobiliare, della Poste italiane S.p.a., delle società di gestione del risparmio, delle società finanziarie, delle società fiduciarie e degli altri soggetti obbligati, dei dati relativi ai pagamenti di interessi a non residenti per l’anno 2010.
COME SI EFFETTUA
La comunicazione va effettuata in via telematica.
Per gli intermediari scade il termine per la comunicazione dei dati relativi ai pagamenti di interessi a non residenti per l’anno 2010.