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SOGGETTI INTERESSATI
Persone fisiche residenti in Italia titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (17 giugno).
ADEMPIMENTO
Versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013 con la maggiorazione dello 0.40%.
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con la maggiorazione dello 0,40%.
COME SI VERSA
Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.
CODICI TRIBUTO
- 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;
- 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA;
- 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO;
- 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA.
SANZIONI
Sanzioni amministrative
Omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.
Per le persone fisiche residenti in Italia e che sono titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni immobili all’estero, o che detengono attività finanziarie all’estero e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (17 giugno), scade il termine per il versamento in una unica soluzione o come prima rata dell’imposta sul valore di tali immobili con la maggiorazione dello 0,40%.