14 novembre 2013

Comunicazione minusvalenze

SOGGETTI INTERESSATI
Soggetti Ires.

ADEMPIMENTO

Comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di cui all'art. 109, comma 3-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore a 50.000
euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri.

COME SI TRASMETTE

La comunicazione, in carta libera, va spedita mediante raccomandata A/R alla Direzione Regionale competente in relazione al domicilio fiscale, la comunicazione deve essere effettuata entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione modello UNICO del periodo d'imposta nel quale sono state realizzate le minusvalenze.

SANZIONI

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (art. 1 D.L. 24 dicembre 2002 n. 209) viene punita con la sanzione amministrativa del 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro.

Scade il termine per i soggetti Ires per l’invio della comunicazione, in carta libera tramite raccomandata a/r, delle minusvalenze di ammontare superiore a 50mila euro derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni in mercati regolamentati italiani o esteri. La comunicazione va inviata alla direzione regionale delle Entrate, competente in relazione al domicilio fiscale degli interessati.

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