Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alle misure fiscali contenute nella legge di Bilancio 2026.
| Aliquote Irpef |
Ridotta dal 35 al 33 per cento la seconda aliquota dell’IRPEF. |
||
| Fino a 28.000 euro | 23% | ||
| oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 33% | ||
| oltre 50.000 euro | 43% | ||
| Meccanismo di sterilizzazione per redditi alti |
per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro viene ridotto di 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti oneri:
|
||
| Carta dedicata a te | Rifinanziato il Fondo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. | ||
| Buoni pasto | Innalzato, da 8 a 10 euro, il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti. | ||
| Affitti brevi |
Dal 2026 l’applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve è limitata a due immobili; di conseguenza dal terzo immobile l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale. Pertanto:
|
||
| Dipendenti di strutture turistico-alberghiere | Confermato, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento del trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno. | ||
| Detrazioni edilizie | Prorogato per tutto l’anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto fino all’anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) agli interventi di ristrutturazione edilizia, e a quelli in materia antisismica (sismabonus). | ||
| Ecobonus, interventi di riqualificazione edilizia, sismabonus | 2026 | 36% | |
| 2027 | 30% | ||
|
La detrazione è innalzata al 50% per l’anno 2026 e al 36% delle spese per il 2027 nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
|
|||
| Bonus mobili | Prorogato anche per le spese sostenute nel 2026 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro. | ||
| Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero |
Elevata da 200.000 a 300.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente al 1° gennaio 2026. Viene inoltre elevata da 25.000 euro a 50.000 euro l’importo ridotto dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati dai familiari per i quali il soggetto principale ha fatto richiesta. |
||
| Criptoattività | Esclusa dall’incremento al 33 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Per tali prodotti l’aliquota dell’imposta resta al 26 per cento. | ||
| Rottamazione quinquies |
La manovra 2026 introduce una nuova rottamazione relativa ai carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, che derivano da:
Tale estinzione può essere ottenuta versando:
È possibile pagare in un’unica soluzione o in forma rateale. In particolare, chi sceglie di saldare in una volta sola deve versare l’intero importo entro il 31 luglio 2026. In alternativa, è possibile dilazionare l’importo in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, con le seguenti scadenze:
Sulle rate è applicato un interesse del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. |
||
| Piccole spedizioni |
Istituito un contributo – pari a 2 euro - per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro. |
||
| Esenzione IMU sisma |
L’esenzione dall’IMU per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito entrambi i territori rispettivamente nel 2022 e nel 2023, è riconosciuta fino al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino all’intervenuta ricostruzione o agibilità. Inoltre, sono prorogate al 31 dicembre 2026 le esenzioni in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni siti nel cratere sismico 2016/2017 dalle imposte di bollo e di registro, nonché dall’Irpef, dall’Ires e dall’IMU. |
||
| Settore agricolo |
Esteso anche all’anno 2026, il regime di agevolazione Irpef 2025 dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. In particolare, i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
|
| Regime forfettario | innalzata, anche per il 2026, da 30.000 a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario. |
| Tobin tax | aumentata l’aliquota della Tobin Tax sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2 allo 0,4 per cento) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02 allo 0,04 per cento). |
| Assegnazione agevolata |
Anche per il 2026 viene riproposto il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci. In particolare, le società commerciali che assegnano o cedono beni immobili o mobili registrati non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2026 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8%, o al 10,5% se la società non è operativa, sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. |
| Estromissione | riproposta, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, a condizione che l’esclusione sia attuata tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026. |
| Plusvalenze beni strumentali |
La possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:
Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate. |
| Affrancamento straordinario riserve | disposta la riapertura dei termini per l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento. |
| Dividendi |
La manovra 2026 limita l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES). Inoltre, anche per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE - ivi residenti - è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026. |
| Svalutazione su crediti |
per il periodo d’imposta 2026 e per i successivi 3 viene disposto che le perdite attese su crediti verso la clientela rilevate in bilancio, secondo il c.d. “ECL model” di cui all’IFRS 9, sono deducibili (ai fini IRES ed – a seguito della modifica introdotta, IRAP) per gli intermediari finanziari in 5 quote costanti, a partire dall’esercizio in cui la perdita è iscritta a conto economico. Inoltre, le attività per imposte anticipate (c.d. “DTA”) iscritte in bilancio, a fronte del differimento della deducibilità di tali componenti di reddito, non possono essere trasformate in credito d’imposta, né concorrono a formare la base imponibile del canone DTA che gli intermediari finanziari sono tenuti a pagare, con cadenza annuale, al fine di avvalersi di tale regime di trasformazione delle DTA in credito d’imposta. |
| Dichiarazione IVA |
Viene consentito all’Agenzia delle entrate, “senza pregiudizio dell’azione accertatrice” e anche avvalendosi di procedure automatizzate, di procedere alla liquidazione dell’IVA anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale. le dichiarazioni IVA presentate senza i quadri necessari a liquidare le imposte dovute sono equiparate a omesse dichiarazioni. |
| Limiti alla compensazione |
La manovra 2026 limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale (“esterna”), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 euro (il vigente limite è di 100.000 euro). |
| Plastic e sugar tax |
Rinviata l’entrata in vigore al 1° gennaio 2027. |
| Svalutazione obbligazioni |
Per i soggetti OIC, le svalutazioni delle obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili nei limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre, per i titoli negoziati in mercati regolamentati ovvero applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (c.d. “MOT”) dell’ultimo semestre, per gli altri titoli non quotati. Con riferimento ai titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, invece, viene introdotto un criterio analogo a quello previsto per i titoli del circolante, ovverosia che le svalutazioni di tali titoli sono deducibili nei limiti dell’andamento del MOT registrato negli ultimi 6 mesi. Tale disposizione trova applicazione anche per i soggetti IAS/IFRS con riferimento ai titoli obbligazionari che non sono detenuti per scopi di negoziazione; in tal caso si precisa che le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico. |
| Determinazione del reddito d’impresa |
introdotte, in via sperimentale per il 2026, le seguenti disposizioni:
Tali operazioni dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. |
| Ritenuta sulle provvigioni |
Vengono inclusi nell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari alcuni soggetti in precedenza esentati. Si tratta di agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente. L’estensione della ritenuta opererà dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026. |
| Rideterminazione costo partecipazioni |
aumentata l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21 per cento. |
| Investimenti in beni strumentali |
riproposta la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Gli elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili sono stati aggiornati ed inseriti, rispettivamente, agli Allegati IV e V della legge di bilancio 2026. |
| Pagamenti in contanti turismo |
innalzato da 1.000 a 5.000 euro il limite dell’importo unitario delle operazioni superato il quale i soggetti non obbligati alla fatturazione (commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande, ecc.) e le agenzie di viaggio e di turismo, devono effettuare una comunicazione all’Agenzia delle entrate relativamente alle singole operazioni per le quali i pagamenti ricevuti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo da parte di soggetti stranieri che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato sono effettuati in contanti. |
| Crediti ZES e ZLS |
esteso agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028. Viene inoltre esteso per gli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) nel limite di spesa di 100 milioni di euro all’anno. |
| Contributo aggiuntivo ZES 2025 |
La manovra introduce un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,6189% dell’importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18 novembre e 2 dicembre 2025, a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati. |
| Produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura |
Viene istituito uno specifico credito d'imposta del 40 per cento (e fino a 1 milione di euro) degli investimenti effettuati, dal 1° gennaio al 28 settembre 2028, in determinate tipologie di beni materiali e immateriali strumentali nuovi (Allegati IV e V della legge di bilancio), da parte dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura. |
(prezzi IVA esclusa)