2 maggio 2012

CONTRATTI DI LOCAZIONE – Registrazione e versamento

SOGGETTI INTERESSATI
Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca".

ADEMPIMENTO
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/04/2012 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/04/2012.

COME SI VERSA
L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della Riscossione, prima della registrazione. La copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione

CODICI TRIBUTO
107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo;
108T – Imposta di registro per affitto fondi rustici;
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità;
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive;
114T - Imposta di registro - proroga contratti di locazione;
110T - Imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitto;
113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto.

SANZIONE
Sanzioni amministrative

In caso di tardivo versamento pari al 30% dell'importo non versato.

Scade il termine di trenta giorni per il versamento dell’imposta di registro relativa a:
Nuovi contratti pluriennali relativi ad immobili urbani con effetto dal 1° aprile 2012: versamento della prima annualità o per l’intero periodo;
Contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° aprile 2012;
Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° aprile 2012.

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