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SOGGETTI INTERESSATI
Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca".
ADEMPIMENTO
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/09/2014 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/09/2014
COME SI VERSA
L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della Riscossione, prima della registrazione. È altresì possibile utilizzare il modello F24 “ELIDE”. La copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.
CODICI TRIBUTO
- 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo;
- 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità;
- 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive;
- 114T - Imposta di registro – proroga contratti di locazione;
- 110T - Imposta di registro – cessione contratti di locazione e affitto;
- 113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto;
- 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici.
Scade il termine per i titolari di contratti di locazione e affitto per versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° settembre 2014, utilizzando il modello F23 o F24 ELIDE. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.