SOGGETTI INTERESSATI
Le imprese che al primo gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle imprese, nonché le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento. In particolare sono interessati alla scadenza in oggetto le imprese individuali (per le quali per il 2011 la scadenza in oggetto slitta al 6 luglio) e le società di persone, e soggetti equiparati, nonché le società soggette ad IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare interessate dagli studi di settore.
SCADENZA
Versamento diritto camerale per il 2011 da parte di imprese individuali, le società di persone e soggetti equiparati, nonché le società soggette a IRES interessate dagli studi di settore con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che, al 1° gennaio 2011, risultano iscritte o annotate nel Registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento.
COME SI VERSA
Il versamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio deve essere effettuato, in unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di usufruire della compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi).
CODICE TRIBUTO
- 3850 - Diritto camerale;
- 3851 - Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale;
- 3852 - Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.
SANZIONI
Sanzione amministrativa
La misura della sanzione, compresa tra il 10% e il 100% dell'ammontare del diritto dovuto, è pari:
del 10% nei casi di tardivo versamento;
del 30% nei casi di omesso versamento.
Scade il termine per il versamento del diritto camerale per il 2011 da parte di imprese individuali, le società di persone e soggetti equiparati, nonché le società soggette a IRES interessate dagli studi di settore con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che, al 1° gennaio 2011, risultano iscritte o annotate nel Registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento.
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