SOGGETTI INTERESSATI
I contribuenti soggetti al pagamento dell'imposta che non hanno effettuato l'adempimento nei termini ordinari (16 giugno 2011).
SCADENZA
Ravvedimento versamento della prima rata in acconto per il 2011, dell'imposta comunale sugli immobili con sanzione ridotta pari al 3%.
COME SI VERSA
Bollettino di c/c/p intestato al Agenti della riscossione o presso le Agenzie Postali, direttamente presso i Agenti della riscossione o tramite le Banche convenzionate o bollettino di c/c/p intestato al Comune presso le Agenzie Postali o le Banche convenzionate, nonché utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita Iva.
CODICE TRIBUTO
- 3901- Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale;
- 3902- Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli;
- 3903- Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili;
- 3904- Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati;
- 3906- Imposta comunale sugli immobili - Interessi;
- 3907- Imposta comunale sugli immobili - Sanzioni.
SANZIONI
Il mancato versamento, nei termini previsti, della sanzione ridotta, comporta la non applicazione del beneficio connesso al ravvedimento, con la conseguente applicazione della sanzione nella misura ordinaria.
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento operoso, del versamento della prima rata ICI non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 giugno. Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 3% (oltre agli interessi legali).
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