20 agosto 2013

IRPEF – Versamento contributo solidarietà - (con maggiorazione)

SOGGETTI INTERESSATI
Persone Fisiche titolari di partita IVA tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (8 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

ADEMPIMENTO
Versamento in unica soluzione o come prima rata, del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2012 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, con la maggiorazione dello 0.40%.

COME SI VERSA
Modello F24 con modalità telematiche.

CODICE TRIBUTO

- 1683 - Contributo di solidarietà determinato in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

SANZIONI
Sanzioni amministrative

Omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.

Per i soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, scade il termine per il versamento in unica soluzione o come prima rata, del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2012, risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, con la maggiorazione dello 0.40%.

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