Termine prorogato a martedì 26 aprile 2011, essendo il giorno 25 festivo. Ai sensi dell’art. 2963 del codice civile, del comma 8 dell’art. 6 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 e dell’art. 18 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, infatti, gli adempimenti che ricadono in giorno festivo sono considerati comunque tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
SOGGETTI INTERESSATI
Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale.
SCADENZA
Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:
- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi al trimestre precedente.
COME SI PRESENTA
La presentazione avviene in via telematica.
SANZIONI
Sanzione amministrativa
Omessa presentazione degli elenchi riepilogativi:
sanzione da euro 516 a euro 1.032 per ciascuno di essi. N.B. La sanzione è ridotta alla metà se gli elenchi sono presentati entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio abilitato a riceverli ovvero incaricato del loro controllo.
Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:
- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi al trimestre precedente.
La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni (intesa con riferimento ad acquisti di beni e servizi ricevuti da un lato, ed a cessioni di beni e servizi resi, dall’altro) non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti.
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