Per i soggetti indicati dall'art. 18 del DL 23/2020, ovvero: 1. Soggetti che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019 la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:
Di almeno il 33% (se ne 2019 ricavi/compensi ≤ 50 mln di euro;
Di almeno il 50% (se nel 2019 ricavi compensi > 50 mln euro;
2. Soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31.03.2019; 3. Soggetti con domicilio, sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia Cremona, Lodi e Piacenza, indipendentemente dal limite di ricavi/compensi che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 in un'unica o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno.