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Termine prorogato a lunedì 18 aprile 2011, essendo il giorno 16 sabato. Ai sensi dell’art. 2963 del codice civile, del comma 8 dell’art. 6 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 e dell’art. 18 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, infatti, gli adempimenti che ricadono in giorno festivo sono considerati comunque tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
SOGGETTI INTERESSATI
Contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98.
SCADENZA
Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente.
COME SI VERSA
Mediante Modello F24 con modalità telematiche
CODICI TRIBUTO
- 6003 – Versamento Iva mensile Marzo
SANZIONI
Sanzione amministrativa
Omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.
Scade il termine per effettuare il versamento relativo alla liquidazione IVA del mese precedente per i contribuenti tenuti a versare mensilmente l’IVA. Se l’importo non supera i € 25,82, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Coloro che hanno affidato la contabilità a terzi e hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998, possono, ai fini della liquidazione IVA mensile, fare riferimento all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Le somme a debito da versare possono essere compensate con eventuali crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche effettuate.