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SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti obbligati al versamento di IRPEF, IRES, addizionali all’IRPEF, IVA, IRAP ed imposte sostitutive tenuti alla presentazione della dichiarazione Mod. Unico 2011 che non hanno eseguito l'adempimento entro il termine ultimo del 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
SCADENZA
I soggetti che non hanno effettuato il versamento delle imposte risultanti da Mod. UNICO 2011 entro il termine ultimo del 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo possono regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione ridotta pari al 3 % (1/10 del minimo).
COME SI VERSA
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24.
CODICI TRIBUTO
I codici tributo da utilizzare per l'indicazione della sanzione sono i seguenti:
- 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
- 8901 - Sanzione pecuniaria IRPEF;
- 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF;
- 8903 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale all'IRPEF;
- 8907 - Sanzione pecuniaria IRAP;
- 8908 - Sanzione pecuniaria altre imposte dirette;
- 8918 - IRES - Sanzione pecuniaria.
I codici tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento sono i seguenti:
- 1989 - Interessi sul ravvedimento - IRPEF;
- 1990 - Interessi sul ravvedimento - IRES;
- 1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA;
- 1992 - Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive;
- 1993 - Interessi sul ravvedimento - IRAP;
- 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale;
- 1995 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale.
SANZIONI
Sanzioni amministrative
Omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.
I soggetti che non hanno effettuato il versamento delle imposte risultanti da Mod. UNICO 2011 entro il termine ultimo del 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo possono regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione ridotta pari al 3 %.