2 maggio 2011

REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili - Versamento imposta

La scadenza originaria è al 30/04 e slitta in quanto cade di sabato

SOGGETTI INTERESSATI
Parti contraenti di contratti di locazione e affitto.

SCADENZA
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.04.2011 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.04.2011.

COME SI VERSA
L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.

CODICI TRIBUTO
-107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo;
-108T – Imposta di registro per affitto fondi rustici;
-115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità;
-112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive;
-114T - Imposta di registro - proroga contratti di locazione;
-110T - Imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitto;
-113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto.

SANZIONI
Sanzioni amministrative
In caso di tardivo versamento pari al 30% dell'importo non versato.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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