REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili - Versamento imposta
La scadenza originaria è al 30/04 e slitta in quanto cade di sabato
SOGGETTI INTERESSATI Parti contraenti di contratti di locazione e affitto.
SCADENZA Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.04.2011 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.04.2011.
COME SI VERSA L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.
CODICI TRIBUTO -107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo; -108T – Imposta di registro per affitto fondi rustici; -115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità; -112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive; -114T - Imposta di registro - proroga contratti di locazione; -110T - Imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitto; -113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto.
SANZIONI Sanzioni amministrative In caso di tardivo versamento pari al 30% dell'importo non versato.
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