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SOGGETTI INTERESSATI
Parti contraenti di contratti di locazione e affitto.
SCADENZA
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.05.2011 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.05.2011.
COME SI VERSA
L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.
CODICI TRIBUTO
- 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo;
- 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici;
- 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità;
- 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive;
- 114T - Imposta di registro - proroga contratti di locazione;
- 110T - Imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitto;
- 113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto.
SANZIONI
Sanzioni amministrative
In caso di tardivo versamento pari al 30% dell'importo non versato.
Scade il termine di trenta giorni per il versamento dell’imposta di registro relativa a:
- Nuovi contratti pluriennali relativi ad immobili urbani con effetto dal 1° maggio 2011: versamento della prima annualità o per l’intero periodo;
- Contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° Maggio 2011;
- Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° maggio 2011.