SOGGETTI INTERESSATI
Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° luglio 2011.
ADEMPIMENTO
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva - nella misura del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate - del valore risultante dalla perizia giurata di stima.
N.B. In caso di pagamento rateale, sulle restanti due rate annuali successive (da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2013 ed entro il 30 giugno 2014) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.
COME SI VERSA
Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.
CODICE TRIBUTO
- 8055 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.
Scade il termine, per coloro che hanno deciso di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati posseduti alla data del 1° luglio 2011, per versare in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sostitutiva determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di stima.
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