18 luglio 2011

SIIQ - Versamento imposta sostitutiva

La scadenza originaria è al 16/07 e slitta 18/07 in quanto cade di sabato.

La scadenza è prorogata al 5/8/2011 per tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione, compresi coloro i quali partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR a società, associazioni, e imprese con i requisiti sopra indicati (D.P.C.M 12 maggio 2011).

SOGGETTI INTERESSATI
Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), con esercizio coincidente con l'anno solare.

SCADENZA
Versamento, con maggiorazione dello 0,4%, della rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate su immobili e diritti reali su immobili destinati alla locazione.

COME SI VERSA
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

CODICE TRIBUTO
- 1120 - Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 126;
- 1121- Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 137 e 140.

SANZIONI
Sanzione amministrativa
Omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.

Scade il termine per il versamento della rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze
realizzate su immobili destinati a locazione con maggiorazione dello 0,40%. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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