17 febbraio 2020

SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenute operate alla fonte

Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:
  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, compresi quelli derivanti da collaborazione coordinata e continuativa;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno, e partecipazione ad associazioni in partecipazione;
  • provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio;
  • corrispettivi corrisposti dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuati nell’esercizio di impresa;
  • indennità, compensi e rimborsi correlati all’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica;
  • compensi per la perdita di avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici ad imprese;
  • indennità di esproprio, di occupazione, ecc.;
  • obbligazioni e titoli similari;
  • interessi, premi ed altri frutti corrisposti sui depositi;
  • redditi di capitali diversi dai dividendi e da quelli indicati in precedenza;
  • proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari;
  • plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere;
  • proventi derivanti da depositi in garanzia di finanziamenti;
  • premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
  • premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e competizioni sportive;
  • altre vincite e premi;
  • addizionale regionale Irpef;
  • addizionale comunale Irpef;
  • ritenute alla fonte AVS.

SOGGETTI INTERESSATI
Condomini in qualità di sostituti d’imposta.

SCADENZA
Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa, se l'ammontare delle ritenute raggiunge l'importo di 500,00 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2018, infatti, l’obbligo di versamento della ritenuta operata deve essere assolto dal condominio, quale sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500,00 Euro. Tuttavia, nei casi in cui non sia raggiunto il predetto importo, il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro:
  • il 30 giugno e
  • il 20 dicembre di ogni anno.

COME SI VERSA
Con Modello F24 telematico.

CODICI TRIBUTO
  • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente;
  • 1020 – Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente.
  • 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni (Scadenza sempre il 16 del mese successivo)
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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