SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenute operate alla fonte
SOGGETTI INTERESSATI Condomini in qualità di sostituti d’imposta.
SCADENZA Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa, se l'ammontare delle ritenute raggiunge l'importo di 500,00 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2019, infatti, l’obbligo di versamento della ritenuta operata deve essere assolto dal condominio, quale sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500,00 Euro. Tuttavia, nei casi in cui non sia raggiunto il predetto importo, il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro:
il 30 giugno e
il 20 dicembre di ogni anno.
COME SI VERSA Con Modello F24 telematico.
CODICI TRIBUTO
1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente;
1020 – Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente.
1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni (Scadenza sempre il 16 del mese successivo)
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