SOGGETTI INTERESSATI
Possessori di autoveicoli con oltre 35KW con bollo scadente ad settembre 2011 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi.
SCADENZA
Pagamento della tassa per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo con:
- potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31.12.97;
- potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo il 31.12.97 il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di agosto.
COME SI VERSA
- Presso gli uffici postali;
- presso le tabaccherie abilitate e le ricevitorie del lotto.
Il versamento può essere eseguito presso gli uffici ACI o con modalità telematiche nelle regioni con le quali sono state stipulate le relative convenzioni.
SANZIONI
Nell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:
- gli interessi legali (dal 1° gennaio 2004 il 2,5% annuo), calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;
- la sanzione ridotta del 3,75%, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni, del 6% se avviene entro un anno.
- In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 30% della tassa dovuta (oltre agli interessi).
Rinnovo della tasse automobilistiche scadute nel mese precedente per auto di potenza effettiva superiore a 35 Kw.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata