29 febbraio 2012

TASSE AUTOMOBILISTICHE - Versamento

SCADENZA
Pagamento della tassa per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo con:
potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31.12.97;
potenza effettiva superiore a 35 Kw o a 47 CV se immatricolati dopo il 31.12.97 il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di gennaio.
Nell'importo dovuto occorre comprendere anche l'addizionale erariale sui veicoli con potenza superiore a 185 Kw (art. 16, co. 1 e 15-ter D.L. n. 201/2011).

COME SI VERSA
Il pagamento può essere effettuato presso:
le Delegazioni ACI;
le agenzie di pratiche auto;
i tabaccai compilando le apposite schede distinte in:

Scheda A:
per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena;
Scheda B:
per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es. taxi), per gli altri veicoli (es. autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.).
Presso gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente) che si trova in distribuzione presso gli sportelli.

SANZIONI

Nell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:
gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;
la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. N. 472/1997).
In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 30% della tassa dovuta (oltre agli interessi).

Scade il termine per i proprietari di autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo per il pagamento del bollo. Autovetture con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31.12.97 e potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo il 31.12.97.

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