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SOGGETTI INTERESSATI
Soggetti proprietari di autoveicoli.
ADEMPIMENTO
Pagamento della tassa per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo con:
- potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31.12.97;
- potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo il 31.12.97 il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di agosto.
Nell'importo dovuto occorre comprendere anche l'addizionale erariale sui veicoli con potenza superiore a 185 Kw (art. 16, co. 1 e 15-ter D.L. n. 201/2011).
COME SI VERSA
Mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento online per i non titolari di partita Iva.
CODICE TRIBUTO
- 3364 – Addizionale erariale alla tassa automobilistica
SANZIONI
Sanzione amministrativa
Nell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:
- gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;
- la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. N. 472/1997).
In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l’anno, la sanzione viene applicata dall’ufficio nella misura del 30% della tassa dovuta (oltre agli interessi).
Scade il termine per i proprietari di autoveicoli per il pagamento della tassa per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo con:potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31.12.97, o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo il 31.12.97 il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di agosto. Nell'importo dovuto occorre comprendere anche l'addizionale erariale sui veicoli con potenza superiore a 185 Kw.