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In base a quanto disposto dal comma 1059 dell’articolo 1 della L. 178/2020 il credito d’imposta conseguente ad in-vestimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive site in Italia è cumulabile con altre agevolazioni di cui beneficino i medesimi beni, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non imponibilità ai fini della determinazione del reddito e della base imponibile IRAP, non determini il superamento del costo sostenuto.
(prezzi IVA esclusa)