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Con la Circolare n. 105 del 27 giugno 2025, l’INPS ha fornito un quadro dettagliato degli adempimenti richiesti a coloro che, iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti, o alla Gestione Separata, sono tenuti a compilare il Quadro RR all’interno del modello “Redditi 2025 – Persone Fisiche”.
La novità principale riguarda l’integrazione delle indicazioni operative in materia di Concordato Preventivo Biennale. La Circolare conferma che l’adesione al CPB non esonera dagli obblighi previdenziali, e la base imponibile concordata assume rilevanza, tra l’altro, ai fini della determinazione del calcolo dei contributi previdenziali obbligatori.
I contribuenti che per il 2024 hanno aderito al CPB in qualità di forfettari devono prestare massima attenzione nel compilare il quadro RR del Modello Redditi Persone Fisiche, in quanto i contributi previdenziali possono essere dovuti sia sul reddito concordato sia, in specifici casi, sul reddito effettivo.
Infatti, il forfettario, ai sensi del comma 1 dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 13/2024, può versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi del comma 1 dell’articolo 30 del citato D.Lgs., vigente per l’anno di imposta 2024.
Qualora il contribuente si avvalga della possibilità di versare i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato, il reddito effettivo diventa la base imponibile previdenziale sulla quale il medesimo deve versare la relativa contribuzione previdenziale e che, conseguentemente, l’eventuale mancato pagamento di tutta o parte della contribuzione obbligatoria calcolata sul reddito effettivo determina il recupero coattivo delle somme dovute da parte dell’INPS.
(prezzi IVA esclusa)