17 giugno 2026

Forfettari, cosa fare senza incassi? La dichiarazione dei redditi va presentata anche “a zero”?

Autore: Redazione Fiscal Focus

Un contribuente titolare di partita IVA in regime forfettario deve presentare la dichiarazione dei redditi anche se, nell’anno d’imposta, non ha emesso fatture e non ha incassato ricavi o compensi?

Sì, in linea generale la dichiarazione dei redditi deve essere presentata anche dal contribuente forfettario che, nel periodo d’imposta, non ha conseguito alcun ricavo o compenso. La circostanza che il risultato fiscale sia pari a zero non fa venir meno, di per sé, l’obbligo dichiarativo.

Il punto di partenza è l’articolo 1 del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche quando non ne deriva alcun debito d’imposta. La stessa norma aggiunge che i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.

Per i forfettari, però, occorre fare una precisazione importante. Il regime agevolato previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 comporta, tra le varie semplificazioni, l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Questo significa che non è corretto fondare l’obbligo dichiarativo del forfettario “a zero” solo sulla seconda parte dell’articolo 1 del D.P.R. n. 600/1973, perché il contribuente forfettario non è ordinariamente obbligato alla tenuta delle scritture contabili fiscali.

La conclusione, tuttavia, non cambia. La disciplina speciale del regime forfettario non elimina l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Al contrario, prevede che il contribuente conservi i documenti ricevuti ed emessi e presenti la dichiarazione nei termini e con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 322/1998. In pratica, il forfettario resta un titolare di partita IVA che deve comunicare annualmente la propria posizione fiscale, anche quando l’attività non ha prodotto componenti positivi.

Ancora più semplicemente, possiamo dire che l'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del dPR 600/1973 ("I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi) deve essere inteso nel senso che la dichiarazione dei redditi deve essere inviata, a prescindere dal regime fiscale applicati, dai soggetti materialmente elencati al successivo articolo 13, ovvero:

  • le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  • le societa' in nome collettivo, le societa' in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente.

Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20:

  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c);
  • le società o associazioni  fra artisti e professionisti di cui all'art.5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

I contribuenti in regime forfettario sono riconducibili ai soggetti di cui alle lettere d) e e) e, in quanto tali, sono obbligati ad inviare la dichiarazione anche in assenza di redditi, al pari dei contribuenti ordinari. 

Operativamente, la dichiarazione avviene tramite il modello Redditi Persone Fisiche, con compilazione del quadro LM, sezione dedicata al regime forfettario. Se ricavi e compensi sono pari a zero, anche il reddito imponibile determinato applicando il coefficiente di redditività sarà pari a zero. Non emergerà imposta sostitutiva, né saldo o acconto collegato a quel reddito, salvo altri elementi presenti nella dichiarazione.

Resta comunque necessario verificare eventuali contributi previdenziali, quadri informativi, perdite pregresse non rilevanti per il forfettario ma possibili in altri regimi, altri redditi personali, crediti, acconti versati o situazioni patrimoniali da monitorare.

La stessa logica vale, per quanto ancora rilevante, per i contribuenti nel regime dei minimi o ex minimi: l’assenza di incassi non equivale automaticamente a esonero dichiarativo se la partita IVA è attiva e il contribuente è tenuto al modello Redditi PF.

Per il periodo d’imposta 2025, il modello Redditi PF 2026 deve essere trasmesso secondo il calendario previsto dall’Agenzia delle Entrate. La scadenza ordinaria cade il 31 ottobre, ma nel 2026 slitta al 2 novembre perché il 31 ottobre è sabato.

In conclusione, il comportamento prudente e corretto è presentare la dichiarazione anche “a zero”. L’omissione non è giustificata dalla mancanza di fatture o incassi: ciò che conta è la posizione fiscale del contribuente titolare di partita IVA e l’obbligo di rappresentarla annualmente all’Amministrazione finanziaria.

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