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Nel trust, ai fini delle imposte di successione e donazione, un trasferimento imponibile non è riscontrabile né nell'atto istitutivo, né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee, in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione, ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario. E anche per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro ed ipocatastale è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. La costituzione del vincolo di destinazione non integra, comunque, autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione.
(prezzi IVA esclusa)