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I compensi percepiti dai medici per l’attività di guardia medica, oggi assistenza primaria ad attività oraria, devono essere conteggiati nel limite di 85mila euro previsto per il regime forfettario?
Sì, se i compensi sono fiscalmente qualificati come redditi di lavoro autonomo, devono rientrare nel plafond degli 85mila euro previsto per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario. Il tema è diventato particolarmente rilevante per i medici, perché il trattamento fiscale dei compensi percepiti per l’attività di continuità assistenziale, la cosiddetta ex guardia medica, è stato oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate a seguito dell’istituzione del ruolo unico dei medici di assistenza primaria.
La regola generale del regime forfettario è contenuta nell’articolo 1, comma 54, della Legge n. 190/2014. Possono applicare il regime le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85mila euro. Per i professionisti, quindi, il limite non riguarda solo le fatture emesse con partita IVA in senso ordinario, ma tutti i compensi che assumono natura di reddito di lavoro autonomo e che confluiscono nell’attività professionale. La verifica va effettuata sui compensi percepiti, secondo il criterio di cassa, nel periodo d’imposta di riferimento.
Nel caso dei medici di assistenza primaria ad attività oraria, ex continuità assistenziale o ex guardia medica, il riferimento centrale è la risposta a interpello n. 73/2025 dell’Agenzia delle Entrate. In tale documento l’Amministrazione finanziaria ha affrontato il regime fiscale degli emolumenti corrisposti ai medici dopo l’istituzione del ruolo unico di assistenza primaria, richiamando l’articolo 53 del TUIR, che disciplina i redditi di lavoro autonomo. Dai chiarimenti emerge che l’attività dei medici confluiti nel ruolo unico è qualificata come attività libero-professionale e che tale qualificazione riguarda anche l’assistenza primaria ad attività oraria.
Dunque, se il compenso della guardia medica è inquadrato come reddito di lavoro autonomo, quel compenso concorre al limite degli 85mila euro del forfettario. Non può essere considerato un reddito separato o irrilevante solo perché corrisposto dalla ASL o perché deriva da incarichi convenzionati con il Servizio sanitario.
Per il medico in regime forfettario, quindi, occorre sommare i compensi dell’attività libero-professionale ordinaria e quelli percepiti per l’attività di assistenza primaria ad attività oraria, se fiscalmente qualificati come lavoro autonomo. Se il totale dei compensi incassati supera il tetto degli 85mila euro, il contribuente non potrà restare nel regime forfettario dall’anno successivo. Se invece i compensi superano 100mila euro nel corso dell’anno, scatta la fuoriuscita immediata dal regime, secondo le regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.
Va però segnalata una distinzione. Per i medici con rapporti che non rientrano nel ruolo unico e che continuano a essere qualificati come redditi di lavoro dipendente, il trattamento è diverso: tali somme non sono compensi di lavoro autonomo e, quindi, non entrano nel plafond degli 85mila euro del forfettario. Restano però rilevanti per le altre cause ostative, in particolare quelle collegate ai redditi di lavoro dipendente o assimilati, ove applicabili. Su questo punto, la prassi più recente conferma che per i medici non aderenti al ruolo unico i compensi possono continuare a essere trattati come redditi di lavoro dipendente.
In sintesi: per i medici confluiti nel ruolo unico di assistenza primaria, i compensi da ex guardia medica rientrano nel limite degli 85mila euro del regime forfettario, perché sono redditi di lavoro autonomo. La verifica deve essere fatta caso per caso, controllando la qualificazione fiscale indicata dalla ASL e la natura dell’incarico.